Animali in condominio: nuova legge in vigore da martedì 18 giugno
Per gli animali in condominio da domani, martedì 18 giugno, si volta pagina: nessun regolamento condominiale potrà più impedire la presenza di cani, gatti e altri animali domestici negli appartamenti.
Da domani, la vita degli animali in condominio si fa più semplice: per Legge (n.220/2012), da martedì 18 giugno nei regolamenti di condominio non potranno essere inserite, né ritenute più valide, disposizioni volte a limitare la libertà – valore peraltro costituzionalmente protetto – di vivere con un animale familiare. Infatti l’articolo 16 della Legge 220/12 (GU n.293 del 17 dicembre 2012), integra l’articolo 1138 del Codice Civile con la disposizione: “Le norme del regolamento condominiale non possono vietare di possedere o detenere animali da compagnia”.
Nessun regolamento condominiale quindi potrà più vietare la presenza di animali in condominio, né all’interno dei singoli appartamenti e neppure negli spazi comuni. Si tratta di una svolta fondamentale, destinata a mettere fine, così almeno si spera, alle numerose diatribe che da sempre sorgono in materia. Negli ultimi anni, le Associazioni di amministratori di condominii hanno infatti rilevato un aumento di liti derivanti dalla presenza degli animali. Secondo una di queste associazioni, l’Anammi, il 92% dei suoi soci amministratori dichiarava di aver affrontato almeno una volta una disputa sugli animali. I motivi? Deiezioni (30%), rumori (27%), presenza in spazi comuni (23%), odori di animali da casa (20%).
Animali in condominio: diritti e doveri
Ecco le principali novità della riforma, illustrate dalla LAV nel corso di una conferenza stampa:
• la norma si applica a cani e gatti e a tutti gli animali domestici come conigli, galline, etc. nel rispetto della normativa vigente.
• La nuova norma va a incidere sui regolamenti esistenti di natura contrattuale e assembleare facendo cadere tutte le limitazioni o divieti al possesso di animali domestici. Come sostiene la giurisprudenza in tema di successione di leggi nel tempo, le norme sopravvenute privano le clausole contrattuali vigenti della capacità di produrre effetti ulteriori nel futuro.
• La nuova legge di fatto autorizza l’uso delle parti condominiali comuni. Sono sanzionabili, però, le condotte che provocano il deterioramento, la distruzione, o che deturpano o imbrattano cose mobili o immobili altrui (art. 635 c.p. “danneggiamento”, art. 639 c.p. “deturpamento o imbrattamento di cose altrui”).
• Non è possibile catturare e allontanare le colonie feline dalle aree condominiali, a meno che non si tratti di interventi sanitari o di soccorso motivati. La legge 281/91 prevede per le colonie feline il diritto alla territorialità e vieta qualsiasi forma di maltrattamento nei loro confronti.
• Nel contratto d’affitto (atto di natura privata), purtroppo il locatario può inserire una clausola di divieto che una volta sottoscritto il contratto è vincolante.
La norma prende atto del cambiamento di costumi della società italiana dove, secondo le ultime rilevazioni Eurispes, più della metà delle famiglie (il 55,3%) ha in casa uno o più animali domestici. Un dato in forte crescita, se si pensa che solo nel 2012 la quota non superava il 42%.
L’animale più diffuso è il cane, presente nel 55,6% dei casi, seguito dal gatto (49,7%), dai pesci (9,7%), dai volatili (9%), dalle tartarughe (7,9%) e a seguire da conigli, criceti o rettili. In diversi casi nella stessa abitazione sono presenti più animali.
Per i proprietari di pesci e criceti o altri animali, non sorgeranno particolari problemi. Le cose cambiano quando si ha a che fare con un cane o con un gatto. La rimozione di ogni divieto al possesso non cancella infatti i doveri: rumori molesti, danneggiamenti, condotte che deturpano o imbrattano sono comunque sanzionabili ai sensi degli articoli 635 e 639 del codice penale. Non viene cancellato dunque l’obbligo di ripulire laddove il cane dovesse eventualmente sporcare o di risarcire eventuali danni provocati dal micio avventuratosi nelle proprietà altrui.
E’ quindi importante educare l’animale ad avere una condotta rispettosa degli spazi comuni e seguire nei rapporti con i condomini le regole della civile convivenza.
Fonte: LAV, Androkonos, Corriere della Sera
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