Guinzaglio corto e raccolta feci obbligatoria: ecco la nuova ordinanza ministeriale
Novità in vista per chi ha un cane. Nella Gazzetta Ufficiale di venerdì 6 settembre è stata pubblicata un’ordinanza del ministero della Salute che impone ai proprietari di cani determinati obblighi.
Questi i punti salienti dell’ordinanza ministeriale:
1) il guinzaglio dovra’ sempre essere utilizzato nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni. Il guinzaglio non potra’ essere piu’ lungo di un metro e mezzo;
2) e’ obbligatorio portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti»;
3) e’ obbligatorio raccogliere le feci con «strumenti idonei alla raccolta delle stesse». Il proprietario del cane o chi lo detiene a qualsiasi titolo sara’ responsabile penalmente e civilmente dei danni provocati dall’animale;
4) i minori, i delinquenti abituali e i pregiudicati non potranno avere un cane di elevata aggressivita’. Sono vietati l’addestramento dei cani per esaltarne l’aggressivita’ e la sottoposizione dei cani a doping.
A spingere il ministero a emanare questa ordinanza – che istituisce anche corsi ad hoc per i padroni – è il «verificarsi di incidenti, soprattutto in ambito domestico, legati alla non corretta gestione degli animali da parte dei proprietari». Questi ultimi, o chi detiene il cane, sono a qualsiasi titolo responsabili penalmente e civilmente dei danni provocati dall’animale. «Il proprietario di un cane – si legge nell’ordinanza, che avrà efficacia per 12 mesi – è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall’animale stesso. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo».
Vengono inoltre istituiti percorsi formativi per i proprietari di cani, con rilascio di un attestato di partecipazione denominato patentino. «I percorsi formativi – si legge nell’ordinanza del ministero della Salute – sono organizzati dai Comuni congiuntamente ai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, i quali possono avvalersi della collaborazione dei seguenti soggetti: ordini professionali dei medici veterinari, facoltá di medicina veterinaria, associazioni veterinarie e associazioni di protezione animale. Il Comune, su indicazione del servizio veterinario ufficiale, individua il responsabile scientifico del percorso formativo tra i medici veterinari esperti in comportamento animale o appositamente formati dal Centro di referenza nazionale per la formazione in sanitá pubblica veterinaria, istituito all’Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna. Le spese per i percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane
L’ordinanza, che varra’ un anno, non vale per i cani delle Forze Armate, delle forze dell’ordine, per quelli delle persone diversamente abili e per quelli utilizzati per la conduzione delle greggi.
Fonte www.corriere.it e www.lastampa.it
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