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I cani non si spostano. Di sicuro non con “urgenza”.

di Redazione Quattrozampe

I cani non si spostano. Di sicuro non con “urgenza”.

I cani di un uomo, che avrebbero dovuto essere spostati “con urgenza” non si possono muovere. Almeno non con l’urgenza che il sindaco voleva venisse applicata alla faccenda. Questo è quanto emerso da una recente delibera del Tar di Lecce. Vediamo, con le parole di Claudia Taccani, Avvocato e resposabile dello Sportello Legale Oipa, cosa è accaduto.

Il Tar di Lecce ha annullato l’ordinanza contingibile e urgente emessa da un sindaco mediante la quale era stato ordinato a un cittadino, proprietario di due cani, a “provvedere con immediatezza, allo spostamento dei cani di sua proprietà in modo da impedire loro l’accesso nell’area a ridosso dell’abitazione del vicino, nonché di installare una barriera idonea ad attutire la rumorosità procurata dall’abbaiare del suddetti animali entro 10 giorni”.

Come si legge nelle motivazioni, i giudici hanno annullato la disposizione del sindaco, in quanto il potere di urgenza può essere utilizzato soltanto per affrontare situazioni di carattere eccezionale e imprevisto, non risolvibili con i normali mezzi apprestati dall’ordinamento giuridico. Nel caso specifico, l’ordinanza era stata emessa per tutelare il disturbo di un singolo vicino e non la salute o l’incolumità pubblica.

In parole povere il  sindaco ha utilizzato, erroneamente, uno strumento idoneo ad affrontare situazioni urgenti quando, il problema specifico, ossia il presunto disturbo dovuto all’abbaiare dei cani in presenza di estranei, non riveste carattere di eccezionalità.

Per contattare l’Avvocato Taccani o chiedere informazioni all’Oipa è possibile fare clic su questo collegamento al loro sito Internet, oppure inviare un’email all’indirizzo sportellolegale@oipa.org.

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