Colonia felina sotto tutela
Il tutor di una colonia felina ha responsabilità specifiche e diritti legali. Dovessero insorgere problemi col vicinato leggi e diritti corrono in aiuto
Lo Sportello legale Oipa è sempre pronto a fornire consigli e indicazioni su questioni legali che interessano gli animali, come nel caso di una colonia felina, censita dal Comune di Milano, che ha avuto problemi con il vicinato.
Problemi con il vicinato
La colonia felina di cui parliamo si trova in un edificio condominiale e uno degli inquilini afferma che un gatto avrebbe tentato di entrare in casa distruggendo la zanzariera. Il tutor della colonia si è alquanto preoccupato di tale affermazione e ci ha chiesto se il condominio possa vantare una richiesta di risarcimento dei danni nei suoi confronti. Niente panico, in questo caso la risposta è negativa.
Colonia felina, competenza locale
Ricordiamo, infatti, che la colonia felina, per legge, è di competenza della Pubblica Amministrazione.
La legge quadro nazionale n. 281\91 e singole leggi regionali applicative, nonché molti regolamenti comunali, prevedono il diritto allo stanziamento dei gatti liberi e il relativo spostamento soltanto in caso di necessità come, per esempio, la sicurezza degli stessi mici o per motivazioni sanitarie.
Ritenuto, quindi, il diritto di stanziamento della colonia felina, in assenza di comprovati motivi che possano giustificare uno spostamento “programmato”, è bene sottolineare che il condomino danneggiato deve provare non soltanto la sussistenza di un danno, nel nostro caso la zanzariera rotta, ma anche che quest’ultimo è stato cagionato da un felino appartenente alla colonia.
Il tutor della colonia non deve risarcire
Anche riuscendo a dimostrare quanto sopra, a nostro parere non sarebbe possibile effettuare una pretesa risarcitoria nei confronti del tutor della colonia. Quest’ultimo, infatti, tutela la colonia come volontario, su autorizzazione del Comune territorialmente competente ed è responsabile, esclusivamente, per la gestione della colonia, come per esempio per la somministrazione di pappa e acqua, nonché per la relativa sicurezza.
Il tutor della colonia deve ovviamente evitare che gli stessi mici non arrechino danno o disturbo come, per esempio, evitando di apporre le ciotole troppo vicino alle abitazioni, ovvero segnalando eventuali problemi al Comune.
Manca la prova del danno
In questo modo sarà possibile valutare, insieme a un responsabile del comune e della Asl veterinaria, come risolvere il problema e tutelare tutti gli interessi. Nel caso specifico, oltre che mancare la prova del danno arrecato da un gatto “randagio”, non può essere contestato alcun comportamento colposo da parte del gestore della colonia.
Altro caso a Roma: ciotole per randagi
Caso ben diverso, invece, si era verificato tempo fa a Roma, presso un condominio dove alcuni abitanti avevano posto delle ciotole nei pressi di garage di proprietà altrui, attirando così gatti randagi i quali si introducevano all’interno delle case: i condomini infastiditi e costretti a tenere le finestre chiuse hanno provveduto ad effettuare un’azione davanti al tribunale civile diretta a far cessare la molestia nel godimento del proprio bene.
Nel caso specifico il giudice, una volta accertata la sussistenza del comportamento tenuto da alcuni condomini, seppur guidati da un nobile intento, ha ravvisato una responsabilità per aver arrecato molestia all’utilizzo della proprietà altrui.
Buonsenso innanzitutto
Noi aggiungiamo che, senza escludere l’importanza e il diritto di somministrare cibo ai randagi, come peraltro confermato anche da diverse sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale, nell’ultimo caso riportato, probabilmente, si sarebbe potuto gestire la colonia in maniera differente, tutelando i gatti liberi, ma rispettando l’altrui proprietà, proprio per evitare di andare davanti al giudice.
Intolleranza felina nella provincia di Brescia
Altra situazione particolare si è verificata in un edificio della provincia bresciana, dove un condomino ha chiesto all’amministratore di sanzionare il vicino “colpevole”, pare, di lasciar vagare il proprio gatto nelle parti comuni.
La questione è stata discussa in assemblea con vittoria del proprietario del felino per una serie di motivazioni: assenza totale di prove in ordine alla presenza, nelle parti comuni, di un gatto di proprietà anziché di un randagio, visto che nella zona vi erano diversi mici randagi; assenza di uno specifico divieto, nel regolamento condominiale, di tenere animali nella parti comuni, se non un generico riferimento alla disposizione di transitare con il cane tenuto al guinzaglio. Nessuna sanzione è stata pertanto applicata al condomino e al proprio felino.
A cura di Claudia Taccani
Avvocato e responsabile Sportello legale Oipa
foto da Shutterstock.com
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