Cane in auto: col caldo scatta il reato
Quando viaggiamo con il cane in auto dobbiamo garantirgli tutta la sicurezza e comfort del caso.
Il Codice della Strada impone, giustamente, determinate prescrizioni nella conduzione di un animale domestico, come quello di tenerlo in un trasportino omologato o nel vano posteriore del veicolo, in modo da “separarlo” dal conducente, per garantire sicurezza della circolazione.
Ma come funziona se dobbiamo “assentarci” e decidiamo di lasciarlo nel veicolo?
Regolamento di tutela: l’esempio di Roma
Molti regolamenti per la tutela e il benessere degli animali impongono il divieto di relativa detenzione all’interno di veicoli, come per esempio il regolamento della città di Roma, il cui articolo n. 8 sul “Maltrattamento di animali”, prevede che “è vietato lasciare animali chiusi in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio o altro mezzo di contenzione al sole dal mese di aprile al mese di ottobre compreso di ogni anno. È altresì vietato lasciare soli animali chiusi, in autoveicoli e/o rimorchi permanentemente anche se all’ombra e con i finestrini aperti. È altresì vietato trasportare animali in carelli chiusi”.
In caso di violazione, scatta una sanzione pecuniaria elevata, da euro 200.00 fino a ben 500.00 euro.
Responsabilità penale di maltrattamento
Ma vi è di più. La detenzione di un cane in auto, nel periodo caldo, può con figurare una responsabilità penale per maltrattamento.
I giudici italiani, purtroppo, hanno dovuto esprimersi più volte sul punto.
Chiuso cane in auto, pena di 1.100 euro
Così, per esempio, recentemente la Corte di Cassazione, sezione III penale, con sentenza n. 14250 del 9 aprile ha confermato la condanna inflitta dal tribunale nei confronti di due soggetti alla pena di 1.100.00 euro di ammenda, ciascuno per la violazione dell’art. 727 c.p., reato di abbandono e detenzione incompatibile di un animale.
Secondo la ricostruzione dei fatti, gli agenti di polizia municipale erano stati contattati da alcuni cittadini per la presenza di un cane di razza Beagle all’interno di un’autovettura con temperatura esterna di 30 gradi.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando la condanna sulla base di diverse motivazioni e richiamando precedenti decisioni sul punto.
Il cane in auto ha attirato l’attenzione
Il povero cane aveva attirato i passanti con il proprio abbaiare prolungato, al fine di manifestare il proprio malessere, trovandosi all’interno di un abitacolo di un’auto che, come purtroppo fatti drammatici di cronaca hanno dimostrato, raggiunge temperature elevatissime comportando sofferenza e morte del soggetto (animale o persona) chiuso all’interno.
Come indicato sopra, i giudici già si sono espressi in casi di questo tipo, ritenendo sussistere il reato di detenzione di un animale in condizioni incompatibili con la sua natura e produttive di gravi sofferenze.
Per i giudici è condannabile
Così la Cassazione, sezione III penale, con sentenza n. 175 del 2008, conferma la condanna di un soggetto per aver tenuto il proprio cane nell’automobile, parcheggiata al sole a una temperatura elevatissima: comportamento, a parere dei giudici, condannabile anche senza la volontà di infierire sull’animale o che questo riportasse una lesione all’integrità sica, potendo la sofferenza consistere in soli patimenti.
Cosa possiamo fare noi
Come ben sappiamo, la legge non ammette ignoranza e, tra l’altro, ogni anno vengono diffuse molte campagne informative sull’argomento dando la possibilità di conoscere prima le conseguenze di tale gesto.
Contattare la polizia locale
La prima cosa è contattare immediatamente la polizia locale, che ha competenza e il dovere di intervenire, accertare la situazione e salvare l’animale con tanto di conseguenza per il detentore del quattro zampe.
Meglio con testimoni e allertare un vet
Meglio non essere soli, ma avere testimoni e far presente già al telefono riguardo alle condizioni di salute dell’animale, al fine di far intervenire un veterinario o comunque organizzarsi per un rapido trasporto presso una clinica.
Il tabù della rottura del finestrino
E se non è possibile ottenere l’intervento delle autorità, al fine di salvare l’animale in fin di vita, il soccorritore che rompe il finestrino è ritenuto legalmente responsabile per danneggiamento del veicolo?
Possiamo ritenere che, alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale e della cultura collettiva nel ritenere doveroso ed etico tutelare gli animali considerati esseri senzienti, risulta possibile invocare lo stato di “necessità” in caso di eventuale richiesta di indennizzo.
Tuttavia, come già specificato, è consigliabile contattare immediatamente la forza pubblica e, al fine di contestare una responsabilità al detentore dell’animale, avere testimoni e documentazione fotografica da produrre unicamente all’autorità per le indagini.
A cura di Claudia Taccani
Avvocato e responsabile Sportello legale Oipa www.oipa.org
Foto prese da Shutterstock
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