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Regole di civile convivenza a sei zampe

di Redazione Quattrozampe

Regole di civile convivenza a sei zampe

Sappiamo bene che un animale in casa migliora la vita, l’importante è che questa scelta venga fatta con cognizione di causa, prendendo in esame le esigenze della famiglia, dell’animale e di chi ci circonda.

Se il vicino non ama gli animali

Prevenire è meglio che curare. Quindi consigliamo, prima di tutto, di essere sempre rispettosi delle esigenze e gusti altrui. Il nostro cane ha diritto di abbaiare, perché fa parte della sua natura ma, attenzione, per evitare contestazioni, evitiamo rumori durante le ore di sonno o prolungati. Anche i giudici si sono espressi sul caso “dell’abbaio”, escludendo la responsabilità del detentore, salvo che il cane non sia di fatto lasciato solo perennemente e, quindi, con un rumore costante, oltre che arrecare disturbo alla quiete pubblica, manifesta un malessere.

Liti in condominio

Spesso gli animali, purtroppo, sono vittime indirette di liti con il vicino se non, addirittura, oggetto di minacce. È bene ricordare che maltrattare e uccidere un animale è un delitto punito dal nostro codice penale, anche se soltanto sotto forma di “tentativo”. Se, quindi, siamo vittime di minacce al nostro animale domestico è opportuno esercitare i propri diritti segnalando alle forze dell’ordine eventuali violazioni e intervenire con la diffida scritta del nostro avvocato di fiducia, mettendo sull’attenti il potenziale trasgressore.

Regolamenti condominiali

“Vietato vietare” è la regola che, da qualche anno, il Codice Civile impone grazie a una riforma. Ma è necessario prestare attenzione perché possono esistere vecchi regolamenti particolari e rigidi, che si trascinano delle limitazioni. Anche se la legge è favorevole, con molte cause in tribunale risolte positivamente per il proprietario e relativo quattro zampe, consigliamo comunque di evitare l’acquisto o la locazione di una casa che abbia un regolamento, già esistente, di questo tipo. Se invece già viviamo in un condominio già dotato di vecchio regolamento e, nella pratica, riscontriamo che nessuno lo rispetta perché vi sono altri cani (o animali) nel palazzo, consigliamo di invitare il condominio a modificare questa regola in assemblea e farci autorizzare con specifica delibera dall’assemblea stessa per tenere tranquillamente il nostro animale. Se invece viviamo in un edificio con un regolamento “libero”, è bene sapere che, per legge, nessun condomino né amministratore può prendersi la briga di decidere dall’oggi al domani l’introduzione di un divieto di questo tipo.

Uso delle parti comuni

Ogni condomino ha pari diritti nell’utilizzo di ascensore, cortile, scale ecc. anche con il proprio animale al seguito, ovviamente comportandosi educatamente. Se qualcuno ha paura del cane, evitiamo di prendere insieme l’ascensore, utilizziamo sempre il guinzaglio per uscire o rincasare, non lasciamo incustodito il nostro animale, anche perché ne siamo responsabili, per legge, in caso di eventuali danni, sia a persone, che a cose o altri animali.

L’assicurazione contro i danni

Salvo casi particolari, non è obbligatorio assicurare un cane, ma lo consigliamo a prescindere dalla grandezza, razza o indole. La legge è molto severa in caso di danno cagionato da un animale, con obbligo di risarcimento in favore del danneggiato. Se, quindi, manca una copertura assicurativa, siamo costretti a pagare di tasca nostra.  Consigliamo anche di custodire accuratamente il nostro cane nella proprietà privata: è opportuno predisporre una rete per evitare il contatto con incaute “mani” altrui o con altri cani. Chiaramente si consiglia di evitare il pericolo di fuga per la sicurezza anche del nostro quattro zampe e di apporre un cartello chiaro e visibile che la nostra dimora è ben difesa dal cane. La presenza del cartello non è obbligatoria, ma opportuna per avvertire l’ignaro passante o visitatore che esiste un potenziale “pericolo”.

Visitatori non autorizzati e aggrediti

In linea generale, è bene chiarire che, in caso di entrata in casa di un ladro, quindi contro la nostra volontà, e di aggressione da parte del nostro cane finalizzata ad allontanarlo, lo stesso non potrebbe vantare una pretesa risarcitoria nei nostri confronti, avendo violato palesemente un dettato normativo, ossia la violazione del diritto di proprietà.

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