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Responsabilità penale per la detenzione di animali in gravi condizioni igienico-sanitarie

di Redazione Quattrozampe

Responsabilità penale per la detenzione di animali in gravi condizioni igienico-sanitarie

Sono sempre più frequenti i casi di persone che detengono animali in stato di sovraffollamento e in gravi condizioni igieniche. Indubbiamente ci sono delle responsabilità penali. In particolare, la norma di riferimento è l’articolo 727 del Codice Penale il quale stabilisce che “chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino a un anno o con l’ammenda da 1.000 Euro a 10.000 Euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze”.

Il caso di Campobasso

In base a tale norma il Tribunale di Campobasso, con sentenza del 4 aprile 2016, ha condannato un uomo che deteneva un elevato numero di capi di bestiame – tra cui equini, bovini e caprini – in condizioni di sovraffollamento e igienicosanitarie terribili. In particolare, tutti gli animali venivano custoditi in una stalla di relative dimensioni, chiusa con dei lucchetti e totalmente priva di luce, con un impianto elettrico fatiscente e non funzionante, con presenza di spuntoni di ferro e muri divelti a rischio di lesioni agli animali.

Niente cibo e acqua e tanto letame

A ciò si aggiungeva la mancanza totale di cibo e di sistemi di abbeveraggio, oltre alla presenza di letame e sporcizia lungo tutta la pavimentazione. Tuttavia, in merito alla configurabilità della contravvenzione di cui all’articolo 727, comma 2, del Codice Penale, giova precisare che la norma sanziona non la semplice detenzione degli animali in condizioni incompatibili con la loro natura, ma richiede anche che le stesse siano produttive di gravi sofferenze nell’animale (Corte di Cassazione, Sezione 3° Penale, sentenza 09/09/2015, n. 36377).

Ambienti non idonei

Alla stregua degli accertamenti compiuti, delle testimonianze raccolte e delle prove documentali, il suddetto Tribunale ha dunque potuto constatare le condizioni di sovraffollamento degli animali in ambienti inidonei – privi di luminosità, carenti di tutto il necessario per il loro sostentamento e, soprattutto, le gravi condizioni igieniche – tali da essere ritenute incompatibili con la loro natura e da cagionare agli stessi gravi sofferenze.

Gravi condizioni igieniche

Pertanto, con sentenza numero 223 del 04/04/2016, il Giudice di prime cure del Tribunale Penale di Campobasso ha così stabilito:

“la condotta di detenzione di animali in stato di sovraffollamento, in relazione alle dimensioni e al metraggio dei ricoveri utilizzati e, dunque, in ambienti inidonei, privi di luminosità, carenti di tutto il necessario per il loro sostentamento e, soprattutto, in gravi condizioni igieniche, integra il reato di cui all’art. 727 c.p., in quanto idonea a incidere sulla sensibilità dell’animale e a provocarne dolore. La norma in parola, invero, sanziona non la semplice detenzione degli animali in condizioni incompatibili con la loro natura, ma richiede anche che le stesse siano produttive di gravi sofferenze”.

Da qui la condanna per l’uomo, ritenuto colpevole del reato ascrittogli, alla pena di una ingente ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.

 

di Roberto Senna, studio legale Zambonin

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