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Riconosciuto risarcimento se investono il cane

di Redazione Quattrozampe

Riconosciuto risarcimento se investono il cane

Il caso di oggi riguarda il riconosciuto risarcimento del danno morale a carico di chi investe un cane, sancito da una pronuncia che può essere considerata storica. In particolare, una recente sentenza del Tribunale di Roma ha condannato l’investitore di un cane al risarcimento del danno patrimoniale (costi di veterinario e cure) e non patrimoniale (cioè non legati al danno economico), consistente nell’indennizzo per “l’apprensione del proprietario” del cane ferito.

Il caso in esame riguarda un cucciolo di Border Collie che, investito da un furgone e lasciato a terra senza essere soccorso, si è salvato per miracolo pur riportando diverse fratture spinali. Il padrone dell’animale, sconvolto dall’evento, non esitò a fornire immediatamente al proprio animale tutte le cure necessarie, seppur costose e di lunga durata. Al fine di far valere i diritti propri e dell’animale, il proprietario si rivolse a un legale il quale dapprima adì il Giudice di Pace e successivamente il Tribunale Civile di Roma per ottenere il risarcimento dei danni patiti dal cane e dal padrone da parte del soggetto investitore.

Il caso in tribunale

La ricostruzione della dinamica dell’incidente fu resa dalla testimonianza di un operaio che lavorava sul posto, il quale sottolineò la responsabilità per colpa del conducente che non osservava una velocità consona rispetto alle condizioni della strada, causando l’investimento dell’animale.

La vicenda si è risolta il 24 ottobre scorso con la pronuncia del Giudice della XII Sezione Civile del Tribunale di Roma che ha condannato il proprietario del veicolo, il conducente e l’assicurazione del mezzo a risarcire quasi 6.000 euro al proprietario dell’animale.

Tale sentenza rappresenta una innovazione e una prima inversione di tendenza a livello giurisprudenziale in relazione allo “status” giuridico degli animali. Infatti, il nostro ordinamento civile considera ancora gli animali come “beni mobili”, e come tali non sono riconosciuti loro diritti né risarcimenti in caso di lesioni o uccisione. Dunque, il Codice Civile italiano non pare aver ancora recepito le indicazioni del Trattato Europeo di Lisbona, ratificato dall’Italia nel 2008, secondo cui gli animali devono essere considerati “esseri senzienti”.

Precedenti nella giurisprudenza

Nonostante ciò, la suddetta pronuncia sembrerebbe idonea a creare un precedente giurisprudenziale, poiché il Giudice ha stabilito un risarcimento del danno patrimoniale – quantificato nei costi per le cure – e non patrimoniale per “l’apprensione del proprietario durante i tre mesi di terapia effettuata in una clinica veterinaria specializzata e distante dall’abitazione dell’uomo”, rigettando la tesi dell’automobilista investitore secondo cui l’animale è una “cosa” e il risarcimento dovrebbe essere contenuto nei limiti del valore del cane.

Vero è che in questo caso non viene riconosciuto un risarcimento all’animale in quanto soggetto di diritto per le lesioni subite, bensì il risarcimento viene riconosciuto al suo “padrone” (termine antipatico), per il patimento del medesimo a causa del danno subìto dall’animale di affezione (un po’ sulla base di quanto avviene in materia penale nei casi di lesione o uccisione di animale, in cui la pena a chi arreca il danno all’animale viene comminata a tutela dei sentimenti che le persone hanno per gli animali). Vero è anche, però, che sempre più giudici, riconoscendo l’inadeguatezza della normativa attualmente in vigore a tutelare il rapporto che le persone stabiliscono con l’animale domestico, emettono sentenze non sempre allineate con il diritto vigente, al fine di rendere più aderente la sentenza all’attualità del sentire comune.

di Roberto Senna, studio legale Zambonin

©Riproduzione riservata

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