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È legge: i condomini non possono vietare gli animali

di Redazione Quattrozampe

È legge: i condomini non possono vietare gli animali

Negli ultimi anni la legislazione in materia ha progressivamente ampliato le tutele dei nostri amici a quatto zampe.

Anche la giurisprudenza nostrana ha affermato a più riprese che il cane e il gatto vanno considerati esseri senzienti e facenti parte del nucleo familiare, come statuito nella celebre sentenza emessa il 13 marzo 2013 dal Tribunale di Milano, secondo cui “l’animale non può essere più collocato nell’area semantica concettuale delle cose, ma deve essere riconosciuto come essere senziente”.

E non essendo una cosa, bensì un essere senziente, “è legittima facoltà dei coniugi quella di regolarne la permanenza presso l’una o l’altra abitazione e le modalità che ciascuno dei proprietari deve seguire per il mantenimento dello stesso”.

Tra i temi fonte di disaccordo e litigiosità, sicuramente vi è il delicato rapporto tra gli animali all’interno di un condominio e con i condomini.

Un’importante novità riguardante il possesso di animali è stata introdotta dalla Legge n. 220/2012, che ha in sostanza liberalizzato l’ingresso degli animali domestici nei condomini. Grazie a questa legge, i regolamenti

condominiali non possono vietare di possedere o detenere animali domestici (art. 1138 codice civile). La Consulta, in merito, si è pronunciata ante riforma con la sentenza n. 3705/2011: “Occorre considerare che le clausole del regolamento condominiale che impongono limitazioni ai poteri e alle facoltà spettanti ai condomini sulle parti di loro esclusiva proprietà incidono sui diritti dei condomini, venendo a costituire su queste ultime una servitù reciproca (Cass. 13164/2001).

Ne consegue che tali disposizioni hanno natura contrattuale, in quanto vanno approvate e possono essere modificate con il consenso unanime dei comproprietari.

Il divieto di tenere negli appartamenti i comuni animali domestici non può essere contenuto negli ordinari regolamenti condominiali, approvati dalla maggioranza dei partecipanti, non potendo detti regolamenti importare limitazioni delle facoltà comprese nel diritto di proprietà dei condomini sulle porzioni del fabbricato appartenenti ad essi individualmente in esclusiva (12028/1993)”.

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