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Maltrattamenti verso animali: pene più dure

di Redazione Quattrozampe

Maltrattamenti verso animali

Con la legge n. 189 del 2004 è stato finalmente introdotto nel Codice Penale il “Titolo IX-bis – Dei Delitti contro il sentimento per gli animali”, il quale modi ca e inasprisce la disciplina riguardante, in generale, i maltrattamenti verso animali.

In particolare, le pene previste dal vecchio articolo 727 c.p. erano semplici contravvenzioni, punibili con la sola pena dell’ammenda e per le quali era possibile ricorrere al patteggiamento e all’oblazione e, quindi, alla estinzione del reato.

Oggi, invece, gli articoli 544-bis c.p. e seguenti inquadrano come veri e propri “delitti” i reati di uccisione, maltrattamento, spettacoli non autorizzati, combattimenti e abbandono di animali, punendoli, quindi, più severamente e allungando parecchio i tempi per la prescrizione.

Nello specifico, riportiamo il testo dei nuovi articoli del codice penale, la cui introduzione è prevista dall’articolo 1 della legge in analisi:

ART. 544-BIS UCCISIONE DI ANIMALI

“Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi”.

Appare evidente l’analogia tra il testo dell’articolo 544-bis “uccisione di animali” e quello dell’art 575 c.p. che disciplina l’omicidio: l’espressione “cagionare la morte” è tuttavia accompagnata, nell’art. 544-bis, da precisi “requisiti”, affinché possa considerarsi reato: l’uccisione dell’animale deve avvenire “per crudeltà o senza necessità” e questo rende chiara l’intenzione del legislatore di non voler punire l’uccisione dell’animale in quanto tale, ma solo quella che, per le modalità o per i motivi, urti la sensibilità umana.

È, inoltre, necessario che il comportamento sia “doloso”, cioè che sia riscontrabile la volontà di maltrattare o uccidere l’animale: ciò significa che, purtroppo, molti maltrattamenti rischieranno di passare come “colposi” quando l’accusato si difenderà asserendo, per esempio, “non sapevo, non volevo far del male all’animale…”.

ART. 544-TER MALTRATTAMENTI VERSO ANIMALI

“Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione a un animale, ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche ecologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro”.

“La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate, ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell’animale”.

Reato che va perseguito

Attenzione: in linea di massima, il testo di legge non fa differenza tra animali domestici, selvatici o esotici: chi per divertirsi uccide o maltratta un qualunque animale, comprese lumache, lucertole o rane, sta compiendo un reato e deve essere perseguito.

Maltrattamenti verso animali

ART. 544-QUATER SPETTACOLI O MANIFESTAZIONI VIETATI

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro”.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all’esercizio di scommesse clandestine o al ne di trarne proFItto per sé o altri, ovvero se ne deriva la morte dell’animale.

ART. 544-QUINQUIES DIVIETO DI COMBATTIMENTI TRA ANIMALI

“Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l’integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro”.

“La pena è aumentata da un terzo alla metà:

  1. se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;
  2. se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;
  3. se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.

Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro”.

Per quanto riguarda i combattimenti clandestini è interessante notare come la nuova disciplina da un lato inasprisca le pene per chi “promuove organizza o dirige” i combattimenti e le competizioni non autorizzate, mentre dall’altro lato non punisca più la semplice partecipazione, lasciando così impuniti gli spettatori e incoraggiando in qualche modo la presenza di pubblico anche alle manifestazioni illegali.

Il precedente articolo 727 del codice penale è sostituito dal seguente:

ART. 727 ABBANDONO DI ANIMALI

“Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze”.Maltrattamenti verso animali

In relazione all’abbandono degli animali, infine, resta un reato di “contravvenzione” e quindi con prescrizione breve e possibilità di oblazione, ma la pena prevista è stata inasprita: infatti, già prima della riforma, l’abbandono era considerato un reato, ma ora, in più, esso prevede l’arresto per il colpevole.

Resta purtroppo vivo, tuttavia, il problema dell’effettiva attuabilità di tale pena: dimostrare l’abbandono dell’animale, senza cogliere in flagranza di reato il colpevole, nei fatti è ancora estremamente ostico: come ribattere al padrone che si scusa sostenendo che il suo cane è semplicemente scappato di casa.

Sarà, dunque, difficile arrestare i soggetti che maltrattano, uccidono e lucrano sugli animali ma, di sicuro, l’inasprimento delle pene e le modi che apportate da questa legge contribuiscono alla sensibilizzazione della società su simili temi, facendo sperare tutti noi in un futuro ancora migliore per i nostri amici animali.

 

 

 

A cura dell’avv. Francesca Zambonin

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