Possono portarmi via gli animali? Addio al pignoramento
Possono portarmi via gli animali per debiti?: ecco un vero pensiero raggelante. Ebbene, una recente e importante novità normativa è stata l’introduzione del divieto di pignorare animali d’affezione e di compagnia, grazie all’impulso di diverse associazioni protezionistiche che hanno manifestato al legislatore la necessità di regolamentare anche questo aspetto, soprattutto in un periodo di difficoltà economica generale.
Già prima non era così facile
Già prima dell’entrata in vigore della nuova legge, il pignoramento di animali da parte di un creditore non era così facile, in quanto era concretamente difficile attribuire un valore economico a un cane meticcio o un anziano gatto, seppur di importanza vitale per il debitore, ma di fatto privo di “utilità” per il creditore.
Più difficile per gli animali di affezione
Ma il problema sorgeva in situazioni differenti come, per esempio, la proprietà di giovani cani o gatti di razza, ovvero il possesso di cavalli come animali da compagnia, poiché tali animali, pur rappresentando per il proprietario un rapporto affettivo molto importante, erano potenzialmente pignorabili, in quanto dotati di un valore economicamente determinabile.
La battaglia delle associazioni
Ecco perché molte associazioni protezionistiche si sono battute con petizioni e proposte legislative volte a inserire nel nostro codice di procedura civile il divieto esplicito di pignorare animali, in quanto questi ultimi non rappresentano semplici oggetti che possano essere venduti all’asta per recuperare una somma da parte del debitore.
Art. 514 di procedura civile
Così è avvenuto mediante l’introduzione dell’art. 514 del codice di procedura civile, in materia di cose mobili non pignorabili, prevedendo, in particolare
“l’esclusione di animali d’affezione o da compagnia, tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali e quelli impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli”
Questo articolo rappresenta un grande traguardo e un passo avanti, compiuto nel nostro ordinamento per il riconoscimento degli animali come titolari di diritti soggettivi, non trattati alla stregua di un qualsiasi bene facente parte del nostro patrimonio.
Esseri senzienti a livello internazionale
A livello internazionale gli animali sono riconosciuti come esseri senzienti, la cui tutela deve essere applicata sia in sede penale, nel nostro Paese, grazie alla legge numero 189 del 2004 che ha introdotto diversi reati, sia in sede civile mediante l’impignorabilità.
Secondo questa nuova legge, cani e gatti, considerati di fatto come animali d’affezione, non possono essere oggetto di procedura esecutiva per il recupero di un credito, così pure ogni animale di compagnia che, secondo la Convenzione di Strasburgo del 13 novembre 1987 per la protezione degli animali da compagnia, questi ultimi sono considerati
“ogni animale tenuto o destinato a essere tenuto dall’uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto e compagnia”
Grazie a questa definizione a carattere internazionale si può dare per certo che, un cavallo, come un maialino o una gallina, appartenenti a un nucleo familiare siano, di fatto e per legge, animali da compagnia e, pertanto, oggetto di tutela.
A cura di Claudia Taccani
Avv. e Responsabile Sportello legale OIPA Italia
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