Zuffa tra cani: cosa dice la legge
Caso purtroppo per niente raro, la zuffa tra cani, in luogo chiuso o per strada, si può verificare comportando, talvolta, lesioni anche gravi agli animali e alle persone. Ma capiamo come comportarsi e cosa dice la legge al riguardo. Ricordiamo che l’art. 2052 del Codice civile disciplina la responsabilità per i danni cagionati da un animale sotto la nostra custodia, smarrito o fuggito, salvo la prova del caso fortuito, da intendersi come evento imprevedibile ed inevitabile, quindi, di fatto, davvero raro!
SE SI STACCA IL GUINZAGLIO…
Per esempio, se si stacca il guinzaglio, in base alla severa legge, siamo comunque responsabili perché, sulla base di una ordinaria diligenza, avremmo dovuto controllare che lo stesso fosse a posto e attaccato correttamente alla pettorina.
RECINTO DISTRUTTO PER CAUSE NATURALI
Esempio contrario, se si verifica un evento naturale anomalo come, per esempio, una scossa di terremoto e il nostro animale si libera dal recinto perché distrutto da una forza maggiore, è possibile invocare l’esonero da responsabilità in caso di danno da quest’ultimo arrecato.
CANE LIBERO CONTRO CANE LEGATO
Ma torniamo ai casi di zuffa tra cani: i detentori degli animali possono essere chiamati a risarcire il danno arrecato e, ovviamente, ciascuno di loro avrà l’onere di dimostrare la responsabilità, anche parziale, dell’altro.
Vi sono, infatti, casi di responsabilità esclusiva, come per esempio un cane libero che si imbatte in un simile legato al guinzaglio e lo ferisce; oppure casi di concorso nella responsabilità, come due cani liberi in area di sgambamento che si incontrano volontariamente e si azzuffano. Ogni caso, chiaramente, va valutato specificatamente.
E SE IL CANE SI È FERITO?
Ma come comportarsi per tutelare il nostro cane che si sia ferito a causa di una colluttazione? È necessario prendere subito i dati del proprietario/detentore del cane aggressore o, comunque, farsi aiutare dalle persone presenti che possano testimoniare quanto accaduto e identificare il responsabile.
Se quest’ultimo si rifiuta di fornire le generalità (situazione per nulla rara…) meglio farsi aiutare da testimoni per la ricostruzione dei fatti. È importante fare subito delle fotografie da produrre all’Autorità di competenza e, se il tempo lo consente, chiamare la polizia locale per l’accertamento delle generalità.
DANNO RISARCIBILE
Si tratta di un danno risarcibile, ivi comprese le spese veterinarie: bisogna, quindi, portare il cane in una clinica per i controlli e le cure necessarie. Come da protocollo sanitario, gli animali coinvolti nella zuffa devono essere tenuti in osservazione per dieci giorni, con possibile visita a domicilio da personale Asl per evitare che il quadrupede sia allontanato dal proprietario.
OCCHIO ALLA DINAMICA
Attenzione alla dinamica della zuffa. C’è molta differenza tra un litigio avvenuto all’interno di un’area cani, dove per legge gli animali possono rimanere liberi, e quello verificatosi all’esterno se uno dei due cani è libero e, quindi, non legato o comunque limitato dalla museruola. In entrambi i casi è necessario dimostrare la dinamica dei fatti e il danno sofferto, quindi a mezzo di testimoni, dichiarazioni e documentazione.
SE UNO DEI DUE CANI È LIBERO
Quando la zuffa si verifica perché uno dei due cani è libero, in linea generale è molto più facile dimostrare l’attribuzione di responsabilità in capo al detentore che non ha custodito, ai sensi di legge, l’animale. Che ci piaccia o meno, infatti, l’obbligo di guinzaglio e museruola sono disciplinati per legge con conseguenze a carico del trasgressore.
IN STRADA COL GUINZAGLIO
Se siamo per strada o in un luogo pubblico il guinzaglio è obbligatorio. Il detentore di un cane deve tenere lo stesso legato al fine di tutelare la sicurezza dello stesso cane e delle altre persone. In caso di inosservanza si è passibili di sanzioni pecuniarie.
OMESSA CUSTODIA DI UNO DEI DUE CANI
Si specifica, inoltre, sempre in riferimento alla zuffa tra cani con uno degli animali libero (e quindi, di fatto, più facile attribuire maggiore responsabilità), che il detentore, oltre a essere chiamato a rispondere civilmente per i danni arrecati e coprire le spese sostenute, è ritenuto responsabile per “omessa custodia e malgoverno di animali”, fattispecie depenalizzata ma ancora inserita nel Codice Penale e punita col pagamento di una somma pecuniaria. Inoltre, il trasgressore sarà passibile di multa a seconda del regolamento locale vigente dove si è verificato il sinistro.
RINVIO A GIUDIZIO PER AZIONE PERICOLOSA
Ma vi è di più. Nel novembre 2016 la Procura di Verbania ha sancito un’importante novità per quanto riguarda le possibili responsabilità in capo ai proprietari di cani. Nel caso di specie, le proprietarie di due cani di media taglia sono state rinviate a giudizio perché avevano posto in essere un’azione pericolosa, concretatasi nell’aver portato due cani di razza Pastore Tedesco senza museruole né guinzagli in una strada pubblica sfociata nella morte di un cane Maltese a seguito dell’aggressione da parte di uno dei due cani più grandi. L’imputazione contestata è stata, pertanto, il delitto di uccisione di animale punito dall’art. 544 bis del Codice Penale. Altri casi si sono verificati in diverse Procure, ravvisando l’ipotesi di uccisione di animale a causa di omessa o errata custodia da parte del relativo detentore.
CI VUOLE BUON SENSO
Ma come prevenire seri guai o vere e proprie tragedie? Prima di tutto col buon senso: seguire le basilari regole imposte dalla legge (guinzaglio, museruola con sé, cane custodito ecc….), e di rispetto civico. Inoltre, oggigiorno abbiamo diverse possibilità di frequentare corsi di formazione e di educazione per gestire correttamente il cane in ambito urbano o nel rapporto con persone e altri simili.
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