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Il galateo del cane nelle aree canine

di Redazione Quattrozampe

Cane che gioca in un area canina

La zona cittadina dedicata ai cani, cosiddetta area canina, è quella porzione di terreno, situata in un centro abitato, dove i cani possono scorrazzare liberamente e interagire tra di loro. Sebbene questo posto sia riservato ai quattro zampe, dobbiamo seguire un galateo del cane, delle regole da rispettare per garantire tutti gli interessi e, soprattutto, la sicurezza.

Raccogliere sempre le deiezioni

Così anche l’area cani è soggetta a determinati obblighi tra cui, principalmente, quella di raccogliere le deiezioni del proprio animale o di legarlo in caso di pericolo per la pubblica incolumità. In riferimento al primo adempimento, molte persone potrebbe storcere il naso, ritenendo possibile evitare di raccogliere le deiezioni proprio perché non lasciate in mezzo alla strada. Tuttavia, proprio per garantire la pulizia e l’igiene, viene previsto l’obbligo di raccolta utilizzando i sacchettini che dovrebbero essere presenti all’interno dell’area cani.

Responsabilità

Per quanto riguarda l’utilizzo del guinzaglio è bene sapere che, anche se ci troviamo in un’area dove il nostro cane è libero di scorrazzare, non significa che siamo esenti da responsabilità se cagiona qualche danno. È infatti necessario tenere presente che, per legge, il possessore e\o proprietario di un animale è responsabile per eventuali danni dallo stesso arrecati, così come disciplinato dall’art. 2052 del codice civile. “Dura lex sed lex” e, pertanto, la conduzione in un’area cani di un quattro zampe, seppur ritenuta zona “libera”, non comporta di per sé, automaticamente, alcun esonero.

Investiti da un cane in corsa

Ma passiamo a qualche esempio pratico: una signora, presente nell’area cani, viene letteralmente catapultata da un cane in corsa, intento a rincorrere un altro quadrupede, cadendo a terra e riportando una frattura. Successivamente, la signora danneggiata, chiede il risarcimento al detentore “canino” il quale, a sua volta, chiama in causa la propria assicurazione. In sede di mediazione, procedura attivata volontariamente tra le parti per tentare la soluzione bonaria della vicenda, si concorda una partecipazione del possessore del cane “investitore” alle spese mediche affrontate dalla danneggiata.

Il rimborso parziale manifesta la volontà del detentore dell’animale di venire incontro alla parte lesa, ricordando che il codice civile è molto severo in materia di responsabilità per danni cagionati dai nostri animali, esclusa soltanto in presenza di caso fortuito o forza maggiore: nel caso di specie assenti entrambi tali fattori. Tuttavia, la diminuzione in percentuale dell’apporto causale, è stato ritenuto corretto poiché la signora danneggiata si trovava in un punto dell’area cani dove è noto che gli animali possono muoversi liberamente e, per questo motivo, secondo un’ordinaria diligenza, avrebbe dovuto provvedere con opportuni accorgimenti. Il caso suindicato, risolto con accordo bonario tra le parti, dimostra che, anche se l’area cani è riservata ai nostri amici a quatto zampe, costituisce comunque un suolo pubblico e sottoposto a regolamentazione. Ma cosa fare se il nostro comune o zona ne è priva?

Sollecitare il sindaco ad aprire aree cani

Invocare la costruzione o comunque la riserva di una parte del parco pubblico ad un’area cani è un “interesse cittadino”. Molte ormai sono le persone che hanno uno o più cani in famiglia e l’animale ne diviene parte integrante. Visto che in base alla legge non è possibile tenere un cane libero (quindi privo di guinzaglio o di museruola) per strada o in un parco, l’amministrazione comunale deve tenere in considerazione l’interesse dei cittadini che hanno la necessità di lasciare correre il proprio cane e, soprattutto, il benessere dell’animale. Si consiglia, pertanto, in casi di questo tipo, di presentare istanza scritta al sindaco del comune, firmata da più persone che condividono la stessa necessità e, qualora presente un ufficio diritti animali, così detto Uda, inviare medesima richiesta al responsabile.

Sostanze pericolose nelle aree canine

Un problema, invece, che può interessare l’area cani, purtroppo, è la presenza di bocconi o esche avvelenate lasciate da qualche folle. È bene sapere che c’è specifica normativa al riguardo, che prevede diversi adempimenti da intraprendere in caso di presenza di sostanze pericolose. Nel marzo 2014 è stata emessa l’ordinanza del Ministero della Salute che ha prorogato, di dodici mesi, quella precedente, relativa al divieto di utilizzo e di detenzione di esche e di bocconi avvelenati. L’ordinanza prevede in particolare che, in caso di accertata presenza di sostanze velenose o comunque pericolose per gli animali in un determinato sito, il sindaco, entro 48 ore, provvede a individuare le modalità di bonifica del luogo interessato dall’avvelenamento, nonché a segnalare con apposita cartellonistica e a intensificare i controlli da parte delle autorità preposte.

Segnalazioni alla polizia locale

In sostanza, il consiglio pratico se dovessimo ritrovarci con il nostro cane in una situazione pericolosa di questo tipo, è quello di procedere immediatamente con la segnalazione alla Polizia locale (se ci troviamo in un centro abitato), pretendere un sopralluogo in breve termine affinché siano raccolti campioni della sostanza presente e sottoposti a controllo. Se l’animale sta male per assunzione di bocconi contenenti sostanze tossiche sarà lo stesso veterinario a procedere come sopra. In tal caso si consiglia di contattare comunque l’autorità pubblica per gli adempimenti necessari, affinché altri utenti siano informati e non frequentino l’area pericolosa fino a bonifica. L’ordinanza ministeriale è chiara sugli adempimenti necessari da seguire e recepita dai singoli regolamenti comunali.

Violazione penale

Si rammenta, inoltre, che l’utilizzo di bocconi, esche avvelenate o comunque sostanze nocive per gli animali, comporta anche la violazione penale: la lesione e\o uccisione di un animale, qualora avvenga per crudeltà o senza la necessità, comporta l’integrazione di delitti puniti dal nostro codice penale con multe salate e carcere. Nessun dubbio che l’apposizione di bocconi o esche velenose all’interno di un’area cani sia un atto penalmente rilevante, punibile anche solo a titolo di tentativo, quindi, anche se di fatto non si verifica alcun danno a carico dell’animale.

Denuncia contro ignoti

Il consiglio in questi casi, oltre che procedere come suindicato, è quello di fare denuncia nei confronti di ignoti, affinché l’autorità di pubblica sicurezza proceda con opportune indagini e di informare, attraverso passa parola o social network, i frequentatori dell’area cani.

Parco cani e pet-regole

L’area canina è la zona cittadina dedicata ai cani, la porzione di terreno in un centro abitato dove i quattro zampe possono scorrazzare liberamente e interagire tra di loro:

  • L’area cani costituisce comunque un suolo pubblico sottoposto a regolamentazione;
  • Le deiezioni vanno raccolte sempre (anche fuori l’area cani);
  • Legare il cane in caso di pericolo per la pubblica incolumità;
  • Per garantire la pulizia e l’igiene pubblica i proprietari devono essere sempre muniti di sacchettini;
  • Per legge il possessore e\o proprietario è responsabile per eventuali danni dallo stesso arrecati, art. 2052 codice civile.

Bocconi o esche avvelenate

  • Un problema che può interessare l’area cani, purtroppo, è la presenza di bocconi o esche avvelenate lasciate da qualche folle;
  • Segnalare immediatamente il fatto alla Polizia locale e pretendere un sopralluogo in breve termine affinché siano raccolti campioni della sostanza presente e sottoposti a controllo;
  • Se l’animale sta male per assunzione di bocconi contenenti sostanze tossiche sarà lo stesso veterinario a procedere per raccogliere i campioni
  • Sul tema c’è una specifica normativa: è vietato l’utilizzo e la detenzione di esche e di bocconi avvelenati;
  • Nel caso, il sindaco entro 48 ore deve individuare le modalità di bonifica in loco, di cartellonistica segnalatoria e di intensificazione controlli da parte delle autorità preposte;
  • Contattare comunque l’autorità pubblica per gli adempimenti necessari, affinché altri utenti siano informati e non frequentino l’area pericolosa fino a bonifica;
  • La lesione e\o uccisione di un animale, qualora avvenga per crudeltà o senza la necessità, comporta l’integrazione di delitti puniti dal nostro codice penale con multe salate e carcere;
  • È un atto penalmente rilevante, punibile anche solo a titolo di tentativo, pure se di fatto non si verifica alcun danno a carico dell’animale;
  • Presentare sempre anche denuncia contro ignoti affinché l’autorità di pubblica sicurezza proceda con opportune indagini e informare, attraverso passa parola o social network, i frequentatori dell’area cani.

Se in città o in zona non c’è un parco cani:

  • Invocare la realizzazione o comunque la riserva di una parte del parco pubblico ad un’area cani è un “interesse cittadino”;
  • Presentare istanza scritta al sindaco del comune firmata da più persone e dall’ufficio diritti animali;
  • Per legge non si può tenere un cane libero (quindi privo di guinzaglio o di museruola) per strada o in un parco;
  • L’amministrazione comunale deve tenerne conto, soprattutto per il benessere dell’animale.

Claudia Taccani – Responsabile sportello legale Oipa Italia
Foto di Shutterstock

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