Patentino del cane, sì o no? Diritti e doveri dei proprietari di cani impegnativi e non
Gestire uno o più cani impegnativi non è facile. Bisogna capirne il linguaggio e insegnargli a vivere nella società. Non sarebbe più semplice istituire un “patentino del cane”?
Alcuni consigli legali sui tipici incidenti tra cani impegnativi e non, con la proposta di un patentino del cane.
Esistono cani “impegnativi” e\o razze che richiedono una conoscenza approfondita per poter gestire correttamente dei quattro zampe, rispettando le relative esigenze?
Ebbene, salvo modifiche di legge dell’ultimo minuto, attualmente il patentino del cane non è obbligatorio e, pertanto, è possibile “possedere” cani di una certa razza o simili, senza una particolare autorizzazione.
BLACK LIST DEI CANI IMPEGNATIVI, POI ABOLITA
Nel 2006 il Ministero della Salute aveva emesso un’ordinanza concernente la “tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani” nella quale era prevista una lista di razze canine ritenute automaticamente pericolose, la cosiddetta “black list”.
Le successive ordinanze ministeriali hanno abolito tale lista, a causa della relativa incertezza e, soprattutto, dell’assurda discriminazione di razze.
CRITERI PER MORSICATURE O ZUFFE
Attualmente la pericolosità di un cane viene determinata a seconda di fatti specifici.
In caso di morsicatura o zuffa tra cani, infatti, il proprietario viene segnalato al servizio veterinario territorialmente competente ed è tenuto a seguire un corso formativo col proprio animale. Un po’ lontani dal concetto di “patentino del cane”.
Tale corso è organizzato dal comune, con possibile collaborazione dell’ordine dei medici veterinari e associazioni protezionistiche: le relative spese sono sostenute dal proprietario del cane “impegnativo”.
ASSICURAZIONE, GUINZAGLIO E MUSERUOLA
In caso di pericolosità grave, può anche scattare l’obbligo di polizza assicurativa e di utilizzo del guinzaglio e della museruola nelle strade e nei luoghi aperti al pubblico.
Ricordiamo, infatti, che per legge, generalmente, quindi a prescindere dalla razza o mole di un cane, bisogna tenere lo stesso al guinzaglio quando ci si trova all’aperto o in un locale pubblico, portando con sé la museruola da applicare in caso di “necessità”.
Tuttavia, come specificato sopra, l’obbligo di utilizzare entrambi gli strumenti viene previsto quando la pericolosità è accertata dalle autorità competenti e, nel caso specifico di animali da compagnia, dal veterinario pubblico.
E SE IL NOSTRO PET VIENE AGGREDITO?
Ma passiamo ai consigli pratici: cosa fare se il nostro cane o animale da compagnia viene aggredito da un altro?
Il primo adempimento pratico è quello di prendere subito i dati del proprietario/detentore del cane aggressore o, comunque, di farsi aiutare da persone presenti che possano testimoniare quanto accaduto e identificare il responsabile.
Si tratta di un danno risarcibile, ivi compreso il rimborso di tutte le spese sostenute per le cure.
Portare, quindi, il cane dal veterinario per i necessari controlli e cure, e tenere tutta la relativa documentazione probatoria.
CONTATTARE LA POLIZIA LOCALE
Al momento in cui si verifica il sinistro, se ci sono particolari problemi con il detentore del cane che ha cagionato l’aggressione, meglio contattare l’autorità di pubblica sicurezza – in città può essere interpellata la polizia locale – e chiedere l’immediato intervento.
Talvolta, infatti, a seconda di come si verifica l’aggressione\zuffa, può integrarsi un illecito, come per esempio “l’omessa custodia o mal governo di animale”, che si verifica quando il cane non è tenuto legato o viene affidato a persona inesperta: in tal caso scatta una multa salata.
AGGRESSIONE A PERSONA O ZUFFA TRA CANI
Inoltre, se si verifica un’aggressione a una persona, si configura il delitto di lesione colposa, con il diritto in capo al danneggiato di denunciare il trasgressore e chiedere il risarcimento dei danni subiti.
In caso di eventuale zuffa tra due o più quadrupedi, gli animali devono essere tenuti in osservazione per dieci giorni (o diverso termine indicato dall’autorità sanitaria), al fine di verificare che non sussista la possibilità dell’insorgere di malattie pericolose come la rabbia.
Il controllo si verifica con una visita a domicilio da parte del personale del servizio sanitario, ovvero con l’obbligo del detentore di recarsi presso l’ufficio competente con il proprio animale, al fine di evitare che il cane sia trattenuto.
ISCRIZIONE AL REGISTRO E OBBLIGO DEL CORSO EDUCATIVO
In tutti i casi di aggressione, il veterinario pubblico accerta, quindi, l’eventuale indole pericolosa del cane, con conseguente iscrizione in un “registro” e obbligo del proprietario\detentore di frequentare un corso educativo col proprio animale.
In conclusione non esiste un obbligo generico di assicurare un cane ma, tuttavia, poiché siamo responsabili per legge dei danni cagionati dal nostro quattro zampe a cose, persone o altri animali, così come previsto dall’art. 2.052 del codice civile, è consigliabile stipulare una polizza assicurativa.
Obbligo, invece, se parliamo di cani ritenuti pericolosi, perché protagonisti di aggressioni: in questo caso il veterinario pubblico certifica l’indole del cane e, secondo le disposizioni dell’ordinanza ministeriale sulla tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani, il proprietario deve stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile oltre che, come spiegato innanzi, ha l’obbligo di custodia con guinzaglio e museruola nei luoghi pubblici.
QUANTO DURA LA “PERICOLOSITÀ” DI UN CANE?
Il cane ritenuto “impegnativo” e tenuto a seguire un percorso formativo educativo con il relativo proprietario viene sottoposto a visita periodica da parte di un veterinario esperto in comportamento.
In Lombardia, per esempio, successivamente a dei percorsi educativi con esito favorevole e specifico parere di veterinario competente, si sono verificati casi di revoca dello stato di “pericolosità”.
info:
Claudia Taccani
Avvocato e responsabile Sportello legale Oipa
sportellolegale@oipa.org
www.oipa.org
Approfondimenti:
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