Pubblicità
Pubblicità

Animali in condominio: i dettagli della riforma

di Redazione Quattrozampe

animali-condominio

In riferimento alla presenza di animali in condominio, è ormai noto che dal 18 giugno scorso, l’entrata in vigore della nuova formulazione dell’articolo 1138 del codice civile ha liberalizzato l’ingresso nei condomini degli animali domestici, considerati esseri senzienti facenti parte a tutti gli effetti del nucleo familiare. Vietare di possedere o detenere animali domestici non è più possibile, perché equivarrebbe a menomare i diritti personali e individuali del singolo condomino sulla sua proprietà esclusiva. Questo vale anche per tutte quelle delibere che contengono disposizioni a discapito degli animali, come, per esempio, l’uso dell’ascensore o delle scale.

Animali in condominio: i limiti

L’unico limite può essere posto in caso di locazione e dev’essere previsto espressamente dal contratto. Oppure in casi di particolari gravità, come, per esempio, scarsa igiene o malattie, che devono però essere documentati da personale specializzato. Stessa cosa vale per quanto riguarda le cosiddette “immissioni”, ossia rumori molesti o odori sgradevoli provenienti da un appartamento. Nel caso in cui un medico o un ente tecnico preposto certifichino le insofferenze o il malessere provocati da una tale situazione, il condominio potrà chiedere la cessazione della turbativa con una specifica deliberazione in assemblea condominiale o con l’intervento del giudice di pace. Nel caso in cui il condomino venga reputato “colpevole”, potrà essere condannato al risarcimento dei danni, ma raramente si procederà all’allontanamento dell’animale.

Rumori, parti comuni e colonie feline

Discorso a parte vale per il rumore. In tal caso, infatti, si tratta di un’ipotesi di reato, disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone. Le regole, poi, che valgono per il volume della tv o gli schiamazzi valgono anche per l’abbaiare di un cane. È ovvio che anche in tal caso serve una perizia che dimostri l’effettivo disagio procurato dal cane. Non solo: il disturbo dovrà essere continuativo (l’abbaiare occasionale non è considerabile come molesto), supportato da testimoni disposti a comparire davanti a un giudice e causa di problemi psico-fisici.

Secondo il codice civile ogni condomino ha il diritto di usufruire delle parti comuni del condominio, sempre nel rispetto delle normative igienico sanitarie. Ciò significa che non può essere negato l’accesso al cane, a patto che indossi guinzaglio e museruola. Se l’eventuale mancanza di igiene o decoro viene imputata al nostro pet, bisognerà che venga dimostrato con prove rigorose. A tutela del nostro cane o gatto sarà utile essere sempre in possesso di un certificato che ne attesti la buona salute. E per quanto riguarda la presenza delle colonie feline nell’area condominiale, la legge prevede per loro il diritto alla territorialità e (ovviamente) vieta qualsiasi forma di maltrattamento.

Minacciare il pet è reato

E se il nostro caro vicino minacciasse di fare del male al nostro amico a quattro zampe? È possibile presentare una denuncia per minaccia alla Polizia Municipale, alla Polizia di Stato, ai Carabinieri o al Corpo Forestale dello Stato. In tal caso la denuncia può essere sporta anche contro ignoti. E se si parla di esche avvelenate ricordiamoci che esiste un Testo Unico delle Leggi Sanitarie che ne stabilisce il divieto, punendo i colpevoli anche fino a due anni di reclusione.

Dubbi da sciogliere…

La parola ora a Giuseppe Spoto, professore aggregato presso il dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Roma Tre e specializzato in diritto condominiale:

Nella prima versione della legge si parlava di “animali da compagnia”, per quale motivo è passata, invece, la formula “animali domestici”?
In italiano non esiste un termine equivalente all’inglese “pet”. Inizialmente il termine più adatto sembrava “animali da compagnia”, poi si è pensato che avrebbe potuto dar luogo a problemi, per esempio discriminazioni tra razze canine. Non solo, l’espressione non piaceva ad alcune associazioni animaliste secondo cui l’animale va considerato un soggetto, un essere senziente e non un bene, una proprietà. Per cui si è scelto di usare la formula “animali domestici”.

Anche per restringere il campo?
Certamente l’espressione include quegli animali che possono vivere in appartamento ed esclude, quindi, animali esotici come il boa o simili. Perché comunque vanno tutelate sempre le esigenze etologiche dell’animale.

E quelle degli altri condòmini?
La norma afferma un principio fondamentale e innovativo a tutela dell’animale senza assolutizzarlo. Se l’animale non è tenuto bene, in modo da rispettare gli altri e la convivenza nel condominio, rimane per gli altri condòmini la possibilità di agire appellandosi ai diversi articoli del codice civile e penale in materia di danneggiamento, deturpamento, disturbo della quiete.

La nuova norma è valida anche per i vecchi regolamenti o solo per i nuovi?
È stata inserita nell’articolo 1138 del codice civile, ossia nell’articolo che disciplina i regolamenti assembleari, quelli che possono essere fatti a maggioranza. In sostanza si è voluto incardinare in una norma scritta un principio assodato nella giurisprudenza: a casa mia, nella mia proprietà privata, ci posso tenere l’animale che voglio e nessuna delibera assembleare me lo può impedire. Diverso il caso del regolamento del costruttore firmato e accettato al momento dell’acquisto, in quel caso ci può essere un divieto su cui la riforma non può agire. Vero è che, una volta affermato così esplicitamente un principio, in sede di controversia il giudice non potrà non tenerne conto.

[box style=”rounded” border=”full”]

Le principali novità della riforma

■ La norma si applica a cani e gatti e a tutti gli animali domestici come conigli, galline, etc. nel rispetto della normativa vigente.
■ La nuova norma va a incidere sui regolamenti esistenti di natura contrattuale e assembleare, facendo cadere tutte le limitazioni o divieti al possesso di animali domestici. Come sostiene la giurisprudenza in tema di successione di leggi nel tempo, le norme sopravvenute privano le clausole contrattuali vigenti della capacità di produrre effetti ulteriori nel futuro.
■ La nuova legge di fatto autorizza l’uso delle parti condominiali comuni. Sono sanzionabili, però, le condotte che provocano il deterioramento, la distruzione, o che deturpano o imbrattano cose mobili o immobili altrui (art. 635 c.p. “danneggiamento”, art. 639 c.p. “deturpamento o imbrattamento di cose altrui”). È quindi importante educare l’animale ad avere una condotta rispettosa degli spazi comuni e seguire nei rapporti con i condòmini le regole della civile convivenza.
Non è possibile catturare e allontanare le colonie feline dalle aree condominiali, a meno che non si tratti di interventi sanitari o di soccorso motivati. La legge 281/91 prevede per le colonie feline il diritto alla territorialità e vieta qualsiasi forma di maltrattamento nei loro confronti.
Nel contratto d’affitto (atto di natura privata), purtroppo, il locatario può inserire una clausola di divieto che, una volta sottoscritto il contratto, è vincolante.

Fonte www.lav.it

[/box]

[box style=”rounded” border=”full”]

Una delibera di condominio a discapito dell’animale può essere annullata:

■ Con ricorso al giudice di pace entro 30 giorni dalla data della deliberazione (per i dissenzienti o gli astenuti) o dalla data di ricevimento del verbale per gli assenti all’assemblea condominiale (per il ricorso è sufficiente una lettera in carta libera in cui il cittadino descrive il problema, allegando altra documentazione se occorre);
■ Con una raccomandata a/r inviata all’Amministratore del condominio quando il divieto contro l’animale non fosse stato discusso come argomento all’ordine del giorno, ma nelle “varie ed eventuali”.

[/box]

[box style=”rounded” border=”full”]

Il disturbo arrecato dall’animale deve essere:

dimostrato da una perizia o dal monitoraggio di personale abilitato (ad esempio i vigili, le Asl, ma anche tecnici privati incaricati dal condominio) dal quale risulti che sono state quantitativamente violate le norme sull’inquinamento acustico;
continuato: il caso in cui un cane abbai occasionalmente, non è considerabile fatto molesto come, invece, un abbaiare insistente, continuo e violento;
supportato da testimoni disposti anche a comparire davanti a un giudice;
causa di problemi psico-fisici: è passibile di denuncia un vicino che crei (o non impedisca il generare) un rumore in grado di creare una patologia ad altra persona.

[/box]

[box style=”rounded” border=”full”]

A chi rivolgersi:

■  per opporsi contro una delibera di condominio contraria alla proprietà degli animali domestici: giudice di pace o amministratore;
■  per denunciare una minaccia contro un animale domestico: forze dell’ordine o polizia municipale;
■ per richiedere una perizia sul rumore provocato da un animale domestico: forze dell’ordine, polizia municipale, Asl, tecnici abilitati.

[/box]

Di Federica Forte (riproduzione vietata)

Pubblicità

© Riproduzione riservata.