Cane in ascensore condominiale: cosa dice la legge?
Un cane in ascensore condominiale può essere causa di diversi problemi tra condomini. Ma la nuova riforma del condominio cosa dice a riguardo? Scopriamolo attraverso il caso della nostra amica Valentina.
Gentile Avv.Musumarra,
in relazione alla nuova normativa circa la presenza di animali in condominio, vorrei sapere se l’assemblea condominiale può imporre il divieto di utilizzo dell’ascensore per il trasporto dei cani accompagnati dal proprietario.
Nello stabile dove risiedo il comportamento del solito menefreghista di turno, che non pulisce quando i suoi cani sporcano, ha esasperato alcuni condomini con tale risultato. Io ho un cane di 40 kg, ormai anziano e abito al 3°piano. La nuova legge mi permette di tutelare il mio cane, contro questo divieto?
La ringrazio anticipatamente per la cortese risposta e le porgo cordiali saluti.
Gentile Valentina,
le nuove norme in materia condominiale, in vigore dal 18 giugno 2013 (L. n. 220/2012), hanno introdotto nell’art. 1138 del codice civile la seguente disposizione: “le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici“.
Con riferimento al suo caso non vi è dubbio che eventuali divieti condominiali in ordine all’utilizzo dell’ascensore in compagnia del proprio cane sono da considerarsi illegittimi, sia perché in violazione della predetta disposizione, sia, più in generale, della Legge n. 287/1991 e di quelle regionali che tutelano gli animali d’affezione quali esseri viventi e senzienti, peraltro riconosciuto anche a livello europeo con il Trattato di Lisbona.
Ovviamente, come più volte evidenziato in questa Rubrica, il cane dovrà essere tenuto al guinzaglio e dovranno essere rispettate le condizioni igienico-sanitarie e di civile convivenza.
Cordiali saluti.
Avv. Lina Musumarra
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