Cani e luoghi pubblici: cosa dice la legge
La nostra amica Fernanda ci ha scritto per chiedere un consiglio alla nostra esperta legale, l’avv. Lina Musumarra. La sua insegnante di ballo porta in palestra la sua cagnolina: è possibile o si vìola qualche legge? Bastano delle lamentele per impedirle di portare con se il suo cane? Gentile avv. Musumarra, la mia insegnante di ballo lavora nelle palestre e spesso porta con se la sua cagnolina. Una mamma di una delle sue allieve, però, si è lamentata motivando con una questione d’igiene e ha fatto un reclamo presso la la struttura appaltatrice dei corsi di ginnastica e ballo. Come è possibile tutelarsi in questi casi? La cagnolina è educatissima, non si muove e non disturba durante le lezioni. La ringrazio anticipatamente per la risposta Cordiali saluti Fernanda Gentile Fernanda, in base alle prescrizioni contenute nell’ordinanza del Ministero della Salute del 6 agosto 2013, e negli specifici regolamenti comunali, il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere e del controllo del proprio animale, pertanto risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni che questi possa arrecare a persone, animali o cose. È disposto, quindi, l’obbligo di utilizzare sempre e in ogni luogo il guinzaglio di una misura non superiore a mt. 1,50 per i cani condotti nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico – fatte salve le aree per cani individuate dai Comuni – e di avere sempre con sé la museruola (rigida o morbida) da applicare in caso di potenziale pericolo, nonché l’obbligo di affidare il proprio animale solo a persone in grado di gestirlo. La palestra rientra tra i luoghi pubblici, pertanto, in assenza di uno specifico divieto di accesso, e comunque nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, la cagnolina della sua insegnante di ballo può rimanere nel locale purché al guinzaglio (anche se buonissima ed educata). Generiche lamentele per motivi di igiene non sono sufficienti ad impedire la permanenza del cane. Saluti, avv. Lina Musumarra
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