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Comperare cuccioli: ci sono garanzie?

di Redazione Quattrozampe

comperare cuccioli

Sempre più spesso, purtroppo, ci viene richiesta consulenza su controversie in merito all’acquisto di di cuccioli che una volta portati a casa risultano non perfettamente sani. L’acquirente vorrebbe sempre ottenere il rimborso del prezzo e il risarcimento di tutti i danni patiti a causa dei vizi rilevati sul cucciolo. Il venditore, dal canto suo, è tenuto a garantire l’assenza di vizi nel bene venduto. Questo cosa significa? Se il cucciolo è costato, per esempio, 1.000,00 euro, e le spese per curarlo -tra visite, esami strumentali, operazioni e medicine- ammontano a ulteriori 2.000,00 euro, come funziona? Il venditore è tenuto a pagare qualcosa? Quanto? Per capire i meccanismi della disciplina è necessario fare riferimento alla legge.

Garanzia da viziGattino nella lettiera

La garanzia per vizi è regolata dagli articoli 1490 e seguenti del Codice Civile. In particolare, è bene sottolineare che: “il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso al quale è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore” e, nel caso sia rilevato un vizio, “il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo”.

Risoluzione del contratto

In caso di risoluzione del contratto “il venditore deve restituire il prezzo e rimborsare al compratore le spese e i pagamenti legittimamente fatti per la vendita. Il compratore deve restituire la cosa, se questa non è perita in conseguenza dei vizi”. In ogni caso “il venditore è tenuto a risarcire il danno al compratore, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa” (Cfr. artt. 1490 e ss. c.c.).

Risarcimento danni

donna-con-cuccioloNon è un caso che i termini utilizzati dal legislatore siano differenti, poiché differenti sono anche le eventualità previste. Da un lato vi è l’azione di garanzia che, a prescindere dalla presenza di colpa del venditore, è indirizzata soltanto a eliminare lo squilibrio venuto a crearsi a causa del vizio riscontrato sull’animale: in tal caso l’acquirente ha diritto alla restituzione di tutto o parte del prezzo di acquisto versato, a seconda della gravità del vizio. Dall’altro, invece, c’è l’azione risarcitoria, la quale presuppone che vi sia colpa nella condotta del venditore e si estende a tutti i danni subiti dall’acquirente.

Condotta colposa del venditore

In sostanza: se il vizio c’è, ma non vi è alcuna colpa ascrivibile al venditore, questi sarà tenuto a rimborsare parte del prezzo d’acquisto (entro il limite di quanto ricevuto) oppure a sostituire il cucciolo con uno che non presenti vizi.

Se invece è riscontrabile una condotta colposa da parte del venditore, allora l’acquirente potrà richiedere anche il risarcimento degli ulteriori danni subiti a causa dei vizi rilevati.

Per informazioni

Claudia Taccani – Avvocato e responsabile Sportello legale Oipa
sportellolegale@oipa.org
www.oipa.org

 

 

 

a cura di Claudia Taccani

immagini da Shutterstock.com

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