I pet negli istituti penitenziari
Il valore terapeutico dell’animale d’affezione migliora le condizioni psichiche, emotive e fisiche dei detenuti e contribuisce al loro reinserimento sociale
Secondo il principio della finalità rieducativa della pena, sancito all’art. 27, comma 3 della Costituzione, la condanna non deve tendere unicamente alla punizione del reo, ma deve innanzitutto mirare alla sua rieducazione, quale requisito fondamentale per il suo reinserimento nella società.
Nel perseguire tale finalità lo Stato, oltre a garantire il rispetto dei diritti fondamentali dei detenuti, favorisce tutte le iniziative necessarie alla rieducazione e alla risocializzazione degli stessi, promuovendo, a tal fine, non solo i progetti legati all’istruzione o alla formazione professionale, ma anche attività culturali non convenzionali quali quelle che coinvolgono il mondo animale…
Articolo pubblicato su Quattro Zampe di luglio 2024
Continua a leggere sulla rivista digitale
© Riproduzione riservata.