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Responsabilità civile per il cane di quartiere

di Redazione Quattrozampe

cane quartiere responsabilità civile

Un nostro utente ha scritto al nostro esperto legale per avere informazioni circa la responsabilità civile riguardante chi cura i cani di quartiere: Sono un volontario dell’associazione protezionistica ‘Amici per la Coda’ di Siracusa, regolarmente iscritta al n.75 della sez. B dell’albo regionale. Nel 2008, siamo stati convocati dal Comune per siglare un protocollo in cui ci impegnavamo a monitorare i cani di quartiere affidati alla nostra associazione. Ci siamo impegnati in questa attività (del tutto gratuita per il Comune) e dal 2008 monitoriamo una media di circa 80 cani di quartiere all’anno. Nel 2015, abbiamo rescisso unilateralmente il protocollo per gravi carenze di assistenza da parte del Comune ed ASP e perché nonostante il Comune, nella delibera n. 241 del 2005 istitutiva del cane di quartiere, si fosse impegnato ad assicurare i cani di quartiere per danni causati a terzi, il Comune non ha mai espresso con chiarezza se tale assicurazione è stata fatta oppure no. Riteniamo che in base all’articolo 2052 del cod. civ. i nostri volontari possano essere definiti detentori temporanei dei cani e ritenuti responsabili dei danni che i cani di quartiere possano procurare a terzi. Cordiali saluti Bruno Festa La risposta dal nostro legale: Per quanto concerne la problematica da Lei posta riporto di seguito il testo dell’art. 25 sulla figura del cane di quartiere contenuto nel Regolamento del Comune di Fiumicino (approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 28 settembre 2012 e successive modifiche), il quale è molto chiaro sul punto, seguendo peraltro quello che è l’orientamento generale dei Comuni in cui è stata riconosciuta tale figura. Art. 25 Cane di quartiere 1. Per evitare la reclusione a vita nei canili, ai sensi dell’art. 9 della L.R. 34/97, che prevede la figura del cane di quartiere e della Circolare del Ministro della Sanità 14/05/2001 n. 5, il Comune riconosce e promuove la figura del cane di quartiere educato. 2. Laddove i servizi veterinari competenti dovessero accertare la non sussistenza di condizioni di pericolo per uomini, animali o cose , si riconosce al cane il diritto di essere animale libero. Le associazioni e/o singoli cittadini propongono al Servizio Veterinario, in accordo con l’Ufficio Comunale per la tutela degli Animali, il riconoscimento. In caso di esito positivo del procedimento le Associazioni e/o i singoli cittadini si assumono l’onere del mantenimento. Il Comune si assume l’onere della copertura assicurativa per danni a cose e/o persone. 3. Il cane di quartiere deve essere sterilizzato gratuitamente dal Servizio Veterinario, deve essere vaccinato, munito di microchip, iscritto ALL’ANAGRAFE canina a nome dell’associazione animalista di riferimento o del privato cittadino e portare una medaglietta ben visibile, dove devono essere indicati chiaramente la dicitura “cane di quartiere” ed il recapito telefonico del privato cittadino che abitualmente si prende cura dell’animale. 4. Ogni cittadino potrà essere responsabile di un solo cane di quartiere presente sul territorio del Comune. Questi, in caso di assenza per periodi superiori ai due giorni, dovrà nominare un sostituto per l’accudimento del cane, che dovrà essere comunicato al Servizio veterinario ed all’Ufficio comunale per la tutela degli animali. 5. Nella richiesta di riconoscimento del cane di quartiere dovrà essere indicato il punto ove questo staziona abitualmente e non potrà essere riconosciuto un altro cane di quartiere educato nel raggio di un chilometro in linea d’aria, fatta eccezione per alcuni particolari casi che saranno valutati di volta in volta dal Servizio veterinario e dall’Ufficio comunale per la tutela degli animali”. La copertura assicurativa è a carico del Comune ove previsto espressamente. In mancanza di previsione espressa nel regolamento comunale, si applica la norma da Lei richiamata, ovvero l’art. 2052 cod. civ., la quale prevede la responsabilità da animali in custodia. Secondo la giurisprudenza in materia “il proprietario di un animale risponde ai sensi dell’art. 2052 c.c. sulla base non già di un proprio comportamento o di una propria attività, ma sulla base della mera relazione (di proprietà o di uso) intercorrente fra lui e l’animale, nonché del nesso di causalità sussistente fra il comportamento di quest’ultimo e l’evento dannoso” (Cass. civ., sez. III, 23 gennaio 2006, n. 1210). Infatti, l’articolo 2052 del codice civile, nell’affermare che il proprietario di un animale – o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso – è responsabile dei danni cagionati dall’animale – sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito -, salvo che provi il caso fortuito, prevede una forma di responsabilità oggettiva: “in tema di danni provocati da animali, l’art. 2052 c.c. prevede che siano soltanto il proprietario o l’utilizzatore dell’animale a dover rispondere, peraltro in termini oggettivi, dei pregiudizi che derivino causalmente da una condotta del medesimo: e ciò, sulla base non già di un proprio comportamento o di una propria attività, ma di una mera relazione fattuale (di proprietà o di uso) intercorrente con l’animale” (Trib. Nola, sez. II, 22 gennaio 2009, n. 213). Occorre quindi nel Vostro caso chiarire in modo esplicito e in forma scritta con il Comune tale profilo.

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One thought on “Responsabilità civile per il cane di quartiere

  1. Sono una cittadina siracusana.
    Quindi se i cani non hanno la medaglietta non sono di nessuno e devono essere uno ogni kilometro!
    Dove abito vi sono ben 5 cani randagi senza medaglietta, che sporcano continuamente davanti ai portoni delle abitazioni.
    Sinceramente trovo questa iniziativa del cane di quartiere uno schifo, soprattutto per motivi di igiene, dato che il cane fa i suoi bisogni in giro un odore nauseabondo della sua urina e escrementi, che nessuno raccoglie, ovunque.
    Ai privati che non raccolgono la pupù del proprio cane viene comminata, giustamente, una multa. E per quelli di quartiere a chi facciamo la multa? Al sindaco?
    Nella normativa si dice che il cane deve essere adottato dai residenti. Beh, dove abito io nessuno ha mai voluto che vi fossero cinque cani randagi. E così nel resto della città. La gente dall’oggi al domani si ritrova dei cani randagi, con tanto di cuccia, davanti casa.
    Ne sono state messe anche vicino al Teatro Greco! Dove passano i turisti! Ma scherziamo??
    Negli ultimi tempi i telegiornali, le autorità e coloro che hanno interessi economici stanno facendo terrorismo affinché vengano vaccinati i bambini contro tutte le malattie infantili, e di contro si fa sì che le città siano sempre più sporche e meno igieniche grazie all’urina e agli escrementi dei cani randagi??
    Occupiamoci di cose più urgenti e serie, come la sistemazione di Corso Umberto che è diventato un colabrodo, dove i cittadini e i turisti (che bel biglietto da visita!!) inciampano continuamente rischiando di cadere (è capitato anche a me).
    Invece di spendere 2 milioni per mantenere i canili, perché non usarli per gli asili comunali o altre opere pubbliche necessarie e urgenti.
    Ma no, siamo tutti buonisti. Occupiamoci dei cani randagi e non delle persone.

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