Chi tiene Fido in caso di divorzio?
Può capitare che una coppia sposata che abbia con sé un cane scelga di dividersi: cosa accade al quattro zampe? A chi spetta la custodia? A chi spetta scegliere? Ne abbiamo già parlato parzialmente in un altro articolo. Vediamo ora di approfondire la questione.
Decisioni legali
Ci sono casi in cui il giudice abbia deciso che entrambi i coniugi si prendessero cura congiuntamente del cucciolo di casa, stabilendo la divisione al cinquanta per cento delle spese di mantenimento. Altri giudici, invece, hanno dichiarato inammissibile la domanda di assegnazione degli animali a una delle parti, in quanto l’ordinamento attualmente non prevede la possibilità di affidare o assegnare gli animali domestici, in quanto non è compito del giudice della separazione quello di regolare i diritti delle parti sugli animali domestici. È interessante notare come nessun giudice dia rilevanza all’intestazione dell’animale all’uno o all’altro coniuge: infatti l’iscrizione del cucciolo all’anagrafe canina non produce gli stessi effetti dell’iscrizione, ad esempio, delle automobili al Pra. L’animale domestico è un essere vivente che risponde agli stimoli della realtà che lo circonda e che instaura rapporti con l’intero nucleo familiare.
Prima tentare un accordo tra le parti
Come rispondere, dunque, alla domanda relativa all’affidamento dell’animale domestico, in caso di separazione del nucleo familiare? Certo, come prima cosa, è assolutamente consigliabile provare a trovare un accordo tra le parti circa il collocamento e il mantenimento dell’animale. Non è una strada semplice, quella dell’accordo, specie in un momento in cui la tensione e il conflitto tra le parti è a un picco massimo: ma è l’unica strada per stabilire in via certa e preventiva quali saranno le sorti dell’animale di affezione. In assenza di una normativa specifica e non rilevando l’intestazione anagrafica dell’animale, ogni decisione che venga invece demandata al giudice avrà un esito imprevedibile e basato, come si è accennato in precedenza, sull’apprezzamento e sulle valutazioni del singolo giudice in merito alla singola controversia.
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