Multa per eccesso di velocità, andava dal vet
Commentiamo con piacere una recente sentenza del Giudice di Pace di Pisa (numero 249/2015) che ha preso una importante e “illuminata” decisione: ha annullato la multa di un automobilista che superava il limite di velocità consentito, perché il proprio animale di affezione si trovava in una situazione di pericolo imminente per la sua salute, applicando la giustificazione dello “stato di necessità” al pari di quanto già previsto quando il pericolo imminente riguardi un essere umano.
Il giudice ha accolto il ricorso
Il Giudice di Pace di Pisa ha infatti accolto il ricorso del proprietario di un gattino in pericolo di vita – multato per eccesso di velocità mentre trasportava d’urgenza il suo amico a quattro zampe dal veterinario per tentare di salvargli la vita – e ha annullato la multa.
È bene sottolineare l’esistenza di un articolo del Codice della Strada che prevede e disciplina la circolazione di veicoli adibiti specificamente al trasporto di animali in gravi condizioni, ma tali vetture non erano disponibili nei dintorni del luogo ove l’infrazione è stata rilevata: è per questo motivo che il conducente ha impugnato la sanzione invocando lo stato di necessità.
La sentenza
In particolare, specifica la sentenza: “È vero che lo stato di necessità, così come ritenuto dalla legge e dalle correnti giurisprudenziali, richiede che il soggetto in pericolo imminente sia una persona fisica, mentre nel caso di specie il fatto concerne un animale”, ma “la stessa legislazione penale ha visto in tempi recenti un inasprimento delle pene per i maltrattamenti di animali, manifestando, quindi, un’attenzione a considerare l’animale, soprattutto quello domestico, come qualcosa di più di una mera “res”, anche se certamente non può parlarsi dell’animale come di un soggetto portatore di diritti alla stregua dell’essere umano”.
Colpa esclusa se c’è la giustificazione
Per quanto concerne la sanzione amministrativa, il Giudice ha ritenuto applicabile il principio secondo cui, in tema di sanzioni amministrative, appunto, non è sufficiente che siano accertati gli estremi oggettivi della violazione, ma occorre altresì, per l’affermazione di responsabilità, che la condotta sia almeno colposa, e la colpa è esclusa quando vi sia una causa di giustificazione del comportamento illegittimo, quale, appunto, lo stato di necessità di salvare il proprio animale.
Non è la prima volta
Bisogna specificare che non è la prima volta che si assiste a una decisione in tal senso. Già altri Giudici, in tempi recenti, hanno infatti escluso la responsabilità in merito al trasporto stradale di animali domestici in pericolo di vita (almeno per quanto riguarda le sanzioni derivanti da violazione di norme del Codice della Strada: vedi Sentenza numero 01/2012 GdP Offida e numero 369/2011 GdP Chieti) ed è intervenuto anche un Decreto Ministeriale volto a individuare le condizioni in cui sia ravvisabile lo stato di necessità durante il trasporto di un animale d’affezione in grave stato di salute e la documentazione da esibire in caso di controllo della Polizia Stradale.
a cura dell’Avvocato Francesca Zambon
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