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Dichiarazione Universale Diritti dell’Animale

di Redazione Quattrozampe

dichiarazione universale

La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Animale risale al 1978, quando ci si rese conto, per la prima volta, che il problema della tutela della vita animale all’interno della società non era più trascurabile.

La Dichiarazione educa al rispetto di ogni forma di vita, facendo particolare riferimento al mantenimento del benessere degli animali, inteso come lo stato di completa sanità fisica e mentale che consente a ogni essere vivente di vivere in armonia nel proprio ambiente.

Si tratta di un elenco d’intenti che oggi, nel XXI secolo, tutti dovrebbero conoscere. Ai bisogni essenziali degli amici pelosi, come la libertà dalla fame e dalla sete, dalle malattie, le ferite e i traumi, la libertà di manifestare caratteristiche comportamentali, è possibile aggiungere tutti quelli introdotti nel corso degli ultimi decenni, grazie a una maggiore consapevolezza.

Il percorso legislativo iniziato alla fine degli anni settanta, infatti, ha trovato seguito in diverse Convenzioni e disposizioni normative.

Nel 2007, ad esempio, l’Unione Europea con il Trattato di Lisbona, ha finalmente riconosciuto la natura degli animali quali esseri senzienti, in quanto dotati di sensibilità.

Gli articoli

Il mancato riconoscimento dei diritti degli animali equivale a disconoscere la coesistenza di più specie al mondo, perché non rispettare gli altri esseri viventi significa insultare l’uomo stesso.

Art. 1

Tutti gli animali nascono uguali e hanno gli stessi diritti all’esistenza.

Art. 2

a) Ogni animale ha diritto al rispetto; b) l’uomo, in quanto specie animale, non può attribuirsi il diritto di sterminare gli altri animali o di sfruttarli violando questo diritto. Egli ha il dovere di mettere le sue conoscenze al servizio degli animali; c) ogni animale ha diritto alla considerazione, alle cure e alla protezione dell’uomo.

Art. 3


Nessun animale dovrà essere sottoposto a maltrattamenti e ad atti crudeli;
b) se la soppressione di un animale è necessaria, deve essere istantanea, senza dolore, né angoscia.

Art. 4


a) Ogni animale che appartiene a una specie selvatica ha il diritto di vivere libero nel suo ambiente naturale terrestre, aereo o acquatico e ha il diritto di riprodursi; b) ogni privazione di libertà, anche se a fini educativi, è contraria a questo diritto.

Art. 5


a) Ogni animale appartenente ad una specie che vive abitualmente nell’ambiente dell’uomo ha diritto di vivere e di crescere secondo il ritmo e nelle condizioni di vita e di libertà che sono proprie della sua specie; b) ogni modifica di questo ritmo e di queste condizioni imposta dall’uomo a fini mercantili è contraria a questo diritto.

Art. 6

Ogni animale che l’uomo ha scelto per compagno ha diritto ad una durata della vita conforme alla sua naturale longevità; b) l’abbandono di un animale è un atto crudele e degradante.

Art. 7

Ogni animale che lavora ha diritto a ragionevoli limitazioni di durata e intensità di lavoro, a un’alimentazione adeguata e al riposo.

Art. 8

a) La sperimentazione animale che implica una sofferenza fisica o psichica è incompatibile con i diritti dell’animale sia che si tratti di una sperimentazione medica, scientifica, commerciale, sia di ogni altra forma di sperimentazione; b) le tecniche sostitutive devono essere utilizzate e sviluppate.

Art. 9.

Nel caso che l’animale sia allevato per l’alimentazione deve essere nutrito, alloggiato, trasportato e ucciso senza che per lui ne risulti ansietà e dolore.

Art. 10

a) Nessun animale deve essere usato per il divertimento dell’uomo; b) le esibizioni di animali e gli spettacoli che utilizzano degli animali sono incompatibili con la dignità dell’animale.

Art. 11

Ogni atto che comporti l’uccisione di un animale senza necessità è un biocidio, cioè un delitto contro la vita.

Art. 12

Ogni atto che comporti l’uccisione di un gran numero di animali selvatici è un genocidio, cioè un delitto contro la specie; b) l’inquinamento e la distruzione dell’ambiente naturale portano al genocidio.

Art. 13

a) L’animale morto deve essere trattato con rispetto; b) le scene di violenza di cui gli animali sono vittime devono essere proibite al cinema e alla televisione a meno che non abbiano come fine di mostrare un attentato ai diritti dell’animale.

Art. 14

Le associazioni di protezione e di salvaguardia degli animali devono essere rappresentate a livello governativo; b) i diritti dell’animale devono essere difesi dalla legge come i diritti dell’uomo.

© Riproduzione riservata.

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