Le regole per una vita con i quattrozampe
La vita moderna con i nostri animali da compagnia può comportare dubbi su come affrontare situazioni concrete della quotidianità, eccoci quindi con qualche “chicca” legale per superare qualsiasi ostacolo per una serena convivenza “a sei zampe”.
Al lavoro con fido
Una domanda frequente per coloro che vogliono adottare un cane, o un altro animale da compagnia, è se sia possibile portarlo con sé sul luogo di lavoro, evitando di lasciarlo solo per troppe ore, soprattutto se siamo distanti rispetto alla nostra abitazione. Attualmente è possibile dare una risposta “aperta” alla nostra domanda, dovendo valutare il caso specifico, in quanto dipende dal tipo di lavoro che esercitiamo e dal nostro stesso datore. Oggigiorno, fortunatamente, assistiamo a una crescente apertura agli animali da compagnia sul luogo di lavoro, garantendo il relativo benessere e, ovviamente, la sicurezza e salute dei dipendenti. Proprio per questo, è possibile che, in caso di accesso con il cane presso un ufficio, il datore di lavoro proceda con accerta menti riguardo alla sicurezza e assenza di problemi sanitari, disponendo uno specifico regolamento di condotta per garantire una buona convivenza. Altrimenti possiamo valutare di usufruire dell’asilo per cani o di un dogsitter, servizi sempre più frequenti che garantiscono il contatto sociale al nostro animale, potendo trovare formule economiche vantaggiose.
Divieto di accesso al parco
Altro quesito fatidico è cosa possiamo fare quando ci troviamo di fronte al divieto di accesso in un parco con il cane. Il consiglio pratico che possiamo dare è quello di segnalarlo a un’associazione tutela animali presente sul territorio, come pure quello di scrivere il proprio dissenso al Sindaco che per legge rappresenta il Comune. Potrebbe verificarsi un’inversione di tendenza e, quindi, di modifica del divieto, soprattutto se non vi sono valide alternative in zona, come aree canine, dovendo la pubblica amministrazione considerare le esigenze di tutti i cittadini.
Trasporto in bus, auto e moto
Passiamo ora al trasporto: e se dobbiamo prendere un mezzo col nostro pet? Per quanto riguarda i mezzi pubblici è necessario controllare il relativo regolamento di trasporto: in genere è possibile portare con sé il cane con guinzaglio e museruola, mentre se è di piccola taglia nel trasportino. Nessun divieto di accesso per cani guida per persone non vedenti.
Per quanto riguarda l’automobile, come da Codice della Strada, è doveroso tenere l’animale domestico in tutta sicurezza rispetto al conducente, mentre se gli animali sono più di uno, gli stessi devono essere divisi da rete o custoditi in apposito kennel.
Anche in motorino e bicicletta possiamo trasportare, secondo la legge, il nostro animale: il Codice della Strada detta regole precise in merito al contenitore idoneo da installare sul nostro mezzo, eliminando pericoli alla visibilità e movimentazione.
All’estero col passaporto
Che documenti portare, invece, in caso di viaggio all’estero? Un Regolamento Europeo prevede che cane, gatto e furetto devono essere dotati di microchip in caso di viaggio all’estero. Esiste il passaporto comunitario, nel quale sono riportate le vaccinazioni eseguite (in particolare per il cane l’antirabbica), i dati dell’animale, nonché del proprietario e della persona autorizzata da quest’ultimo alla relativa gestione nel viaggio.
E se a casa c’è un maiale?
Ma quali animali da compagnia, per legge, possiamo tenere con noi in casa? Ovviamente in questo contesto possiamo limitarci a un discorso molto generale, senza poter entrare in casi particolari. È bene tenere presente che la Convenzione Europea per la tutela degli animali da compagnia definisce quest’ultimo, quello tenuto dall’uomo presso il proprio alloggio per diletto come, per esempio, cane, gatto, coniglio, cavallo e, perché no, un maiale, come il famoso “Elvis” di Torino, che ha rischiato di essere sequestrato alla sua proprietaria perché il regolamento della città vieta la detenzione di suini dentro le mura domestiche. Discorso differente per animali soggetti a tutela particolare, perché a rischio di estinzione o ritenuti pericolosi per la pubblica incolumità, la cui detenzione domestica, quindi, è vietata o, in alcuni casi sempre previsti per legge, possibile soltanto previa specifica autorizzazione dall’autorità di competenza.
di avv. Claudia Taccani
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