Quando scappa la pipì: dove fare i bisognini?
La pipì, quando scappa scappa.
Da qualche tempo si parla del cane che fa i suoi bisogni fisiologici in città.
Ma cosa prevede la legge?
Siamo responsabili se il nostro amico a quattro zampe non riesce a trattenersi fino all’area cani a lui dedicata? Facciamo un po’ di chiarezza, sapendo che, avere un cane, comporta diritti ma anche doveri di convivenza civile.
Dal caso di Torri del Benaco…
In un comune nel veronese, quello di Torri del Benaco, c’è un’apposita ordinanza, avente a oggetto “Istituzione divieti e obblighi nel centro storico del capoluogo”.
Al relativo art. 3 ha disposto l’obbligo, per i detentori di cani, di munirsi di apposite palette o strumenti adatti alla raccolta delle deiezioni.
Inoltre, continua l’articolo, devono provvedere, nel caso in cui i cani lascino deiezioni, ivi compresa l’orina, all’immediata asportazione delle stesse e alla completa pulizia del suolo.
In caso di trasgressione viene previsto il pagamento della sanzione amministrativa da 75 a 500 euro.
Insomma, in questo comune, il “bon ton” canino prevede anche l’utilizzo di acqua per “asportare” eventuale pipì del nostro cane.
Munirsi, dunque, di paletta e bottiglietta al seguito per passeggiare legalmente con “Fido”.
… A quello di Firenze
Ma l’eventuale omissione di un detentore di cane, alla pulizia dei relativi bisogni fisiologici, può addirittura far scattare una responsabilità penale?
Tempo fa, la Cassazione è stata “chiamata” a decidere riguardo alla responsabilità penale di un proprietario di un cane.
Quest’ultimo era reo di aver fatto la pipì sul muro di un importante edificio storico di Firenze.
Il proprietario aveva provveduto a pulire immediatamente, essendo munito di bottiglia d’acqua con sé.
Nessun reato per i giudici, in quanto, il delitto di “deturpamento e imbrattamento di cose altrui” previsto e punito dall’art. 639 c.p., viene integrato soltanto con il “dolo”.
Ossia l’intenzione del soggetto agente a compiere l’azione proibita, fattore non provato nel caso di specie.
Tra le motivazioni della sentenza n.7082\2015, la Corte di Cassazione sottolinea che è un dato di esperienza
comune che i cani non provvedano ai relativi bisogni fisiologici all’interno di un appartamento.
Con la necessaria conseguenza che il relativo possessore debba condurre l’animale sulla pubblica via per tali finalità.
Spesso mancano luoghi idonei
Inoltre, si legge sempre nella decisione, le autorità pubbliche non sono sempre in grado di assicurare la predisposizione di luoghi idonei (aree canine) ove gli animali possano espletare i propri bisogni fisiologici.
O, comunque, non si può impedire a questi ultimi di provvedere prima di arrivare, fisicamente, nella zona idonea.
Ciò premesso, la Cassazione con tale decisione, specifica che l’imbrattamento su una pubblica via, per opera di un cane, è un fattore prevedibile, ma non altrettanto evitabile.
Il relativo possessore, a prescindere da quanto sopra, è comunque tenuto a un corretto “governo” del cane per evitare
situazioni di rischio.
Guinzaglio e bottiglietta d’acqua
Da qui, seppur indirettamente, i giudici espongono una lista di comportamenti idonei che il proprietario di un quattro zampe deve assumere per una corretta custodia su strada pubblica.
Tra cui, per esempio, tenere il cane al guinzaglio (già obbligatorio per legge), al fine di limitare i movimenti e farlo desistere, quantomeno, dall’azione.
Come pure portarsi una bottiglia di acqua per ripulire nel caso non sia possibile evitare il bisogno fisiologico.
Non c’è reato
Insomma, per fortuna, non vi è reato se il nostro cane, seguendo la propria natura, fa la pipì sul muro di un edificio, nonostante sia bene evitare tale gesto per rispettare la convivenza civile.
Poche regole, quindi, per un “bon ton” canino in città: guinzaglio, paletta o sacchettino e, perché no, una bottiglietta d’acqua che può servire anche per abbeverare il nostro cane in una calda giornata d’estate!
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Claudia Taccani
Avvocato e responsabile
Sportello legale Oipa
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