Orecchie e coda: è reato tagliarle!
Sono passati, ormai, anni dall’entrata in vigore della legge che prevede il divieto di tagliare orecchie e code agli animali, in particolar modo, ai cani. Nonostante ciò, alle volte capita ugualmente di trovare qualche molosso – il genere di cane solitamente preso di mira per questi inutili e dolorosi “interventi” – con queste artificiali modifiche. Come è possibile? Il fatto è che, purtroppo, si trova sempre qualcuno disposto a infrangere la legge, anche se per mero aspetto estetico. Ma la Cassazione è lapidaria nel ricordare i principi di diritto, a riguardo, e nel confermare la condanna per chi commette queste deplorevoli azioni.
Accuse e prime condanne
Ma passiamo a un caso specifico. La Corte d’appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Crotone con la quale un uomo è stato condannato alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui all’art. 544 ter c.p. per aver, per crudeltà e senza necessità, tagliato la coda a un cagnolino di razza meticcia, sottoponendolo a sevizie e cagionando allo stesso lesioni, nonché per aver sottoposto il medesimo – insieme a un altro cane – a comportamenti insopportabili per le loro caratteristiche etologiche, detenendoli in condizioni di malnutrizione e in locali igienicamente non idonei,
nonché in stato di abbandono. L’uomo aveva anche impugnato la sentenza, dichiarando che la Corte territoriale avrebbe erroneamente riconosciuto il maltrattamento, sostenendo che le lesioni inferte non avevano comportato un’apprezzabile diminuzione dell’originaria integrità dell’animale (richiesta per la configurazione del reato di maltrattamento).
La Corte: maltrattamento per l’inutile taglio della coda
Ma la Corte di Cassazione, con la recentissima sentenza n. 4876/2019, ricorda che ormai da tempo è stato riconosciuto che nel reato di maltrattamento di animali ex art. 544 ter c.p. la nozione di lesione implica anche la sussistenza di un’apprezzabile diminuzione dell’originaria integrità dell’animale che sia comunque diretta conseguenza di una condotta volontaria dell’uomo. Nel caso in esame, la violazione dell’art. 544 ter c.p. fa particolare riferimento al taglio della coda volontario e non necessario, che ha determinato, appunto, un’apprezzabile diminuzione dell’originaria integrità dell’animale, causando una menomazione funzionale dello stesso. Per quanto riguarda, invece, la detenzione degli animali in condizioni incompatibili con la loro natura, sempre secondo la Corte, questi comportamenti integrano gli estremi per il reato di maltrattamento di cui all’art. 727 comma 2 c.p. (e non l’art. 544 ter c.p. come prospettato dai giudici di secondo grado).
Taglio di coda e orecchie: previsioni e sanzioni normative
Il reato indicato dalla Corte di Cassazione, all’art. 727 c.p., disciplina l’abbandono di animali:
[penci_blockquote style=”style-2″ align=”none” author=”Corte di Cassazione, art. 727 c.p., disciplina l’abbandono di animali”]chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino a un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze[/penci_blockquote]
Ciò si distingue dall’art. 544 ter c.p., reato che la Cassazione ha confermato in capo all’uomo e che stabilisce che:
[penci_blockquote style=”style-2″ align=”none” author=”Corte di Cassazione, art. 544 ter c.p., disciplina l’abbandono di animali”]chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione a un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate, ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell’animale.[/penci_blockquote]
Divieto di interventi chirurgici estetici
Queste norme, violate entrambe dall’uomo, sono state inserite nel codice penale per garantire una tutela più incisiva agli animali. A esse si aggiunge la legge n.201/2010 il cui art. 10 prevede che “gli interventi chirurgici destinati a modificare l’aspetto di un animale da compagnia, o finalizzati ad altri scopi non curativi, devono essere vietati, in particolare:
a) il taglio della coda;
b) il taglio delle orecchie;
c) la recisione delle corde vocali;
d) l’esportazione delle unghie e dei denti”.
Vengono previste eccezioni a tale divieto solamente “se un veterinario considera un intervento non curativo necessario sia per ragioni di medicina veterinaria, sia nell’interesse di un determinato animale o per impedirne la riproduzione”. Quanto deciso dalla Cassazione merita attenzione, nella speranza che tale ennesima condanna possa fare da monito a chi ancora antepone discutibili gusti estetici al benessere e alla salute degli animali infrangendo la legge.
© Riproduzione riservata.