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Se causa una caduta, si deve pagare il risarcimento?

di Redazione Quattrozampe

Se causa una caduta, si deve pagare il risarcimento?

Leggendo il titolo e immaginando la scena di un film, forse qualcuno sorriderà. Ma è accaduto davvero. Una causa davanti al giudice civile per decidere se il malcapitato, caduto a terra per aver (come di consueto) offerto a “Fido” un biscotto, possa pretendere dal proprietario e/o dal detentore di quest’ultimo il risarcimento del danno subìto. In altre occasioni abbiamo scritto riguardo alla responsabilità che per legge, “il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso” (per citare uno stralcio dell’articolo specifico del codice civile) viene sancita quasi come “oggettiva”. Ricordiamo, infatti, che, salva la prova del “caso fortuito”, da intendersi come evento imprevedibile e inevitabile, un soggetto proprietario\detentore di un animale può essere chiamato a risarcire i danni cagionati dall’animale.

Cane senza guinzaglio e gatto libero

Così, classici esempi di vita quotidiana, come ad esempio: il cane portato a passeggio senza guinzaglio (condotta contro la legge e sanzionabile) che aggredisce un altro simile; il gatto che si fionda in mezzo alla strada e fa cadere il ciclista che cerca di evitarlo; il gigante buono quattro zampe che in un momento di gioia, con un colpo di coda, fa cadere a terra il vaso costoso e antico di famiglia. Tutte situazioni che ren dono responsabile il proprietario\detentore il quale deve indennizzare il torto arrecato anche se non intenzionalmente. Che fare, quindi, per evitare di dover pagare un pasticcio cagionato dal nostro animale?

Assicurazione per la responsabilità civile

Anzitutto, come in qualsiasi situazione, il buonsenso deve dominare la nostra vita a sei zampe. Seguire le regole basilari di civile convivenza per evitare qualsiasi guaio come, per esempio, non avvicinarsi all’improvviso con il nostro cane verso un altro se non lo conosciamo. Poi stipulare un’assicurazione per responsabilità civile, che possa coprire noi ed eventualmente chi autorizzato a portare in giro il nostro pet. Attenzione a non firmare a occhi chiusi il contratto, ma controllare dettagliatamente se la copertura faccia al caso nostro, per esempio che non vi siano esclusioni di tipologia di cane (se il nostro vi rientra), la presenza di una franchigia ecc.

Fatta questa noiosa ma doverosa premessa, torniamo al caso del “biscotto”. È bene sapere che molto spesso i giudici confermano la responsabilità del proprietario\detentore per eventuali danni cagionati dal nostro animale, proprio perché l’articolo del codice civile è molto rigido sul punto. In passato, per esempio, vi sono stati casi di risarcimento del danno perché il postino ha superato il cancello di casa senza suonare ed è stato aggredito dal cane; oppure l’avventato passante ha accarezzato senza autorizzazione il cagnolino tenuto in borsetta.

Prova del caso fortuito

Ebbene, senza la prova del caso fortuito, il proprietario\detentore può essere chiamato a rispondere, in quanto, per legge, avrebbe dovuto prevedere ed evitare le situazioni di danno. Il caso del biscotto, per il momento, ha dato una svolta differente al trend giurisprudenziale sulla responsabilità nella detenzione di un cane, ma cerchiamo di comprendere meglio il motivo della decisione.

Come sottolineato dal Tribunale di Milano, Sezione X Civile, con sentenza fresca di quest’anno, il danneggiato ha di fatto creato il procedimento dell’evento danno in quanto “è noto che offrire del cibo agli animali li attira verso di sè e che, proprio perché esseri privi di raziocinio, il recupero del cibo e le conseguenti manifestazioni di affetto possono avvenire secondo le modalità più varie (anche sproporzionate, insolite o imprevedibili), si può presumere che nel compiere tale gesto l’attore potesse agevolmente rappresentarsi tali conseguenze e, ciononostante, ne abbia accettato il rischio”. In sostanza, secondo il Tribunale, il danneggiato ben poteva immaginarsi la reazione di entusiasmo e felicità per recuperare il biscotto che il cane avrebbe avuto e, di fatto, ha cagionato lui stesso esclusivamente l’evento.

Regole da rispettare nell’area cani

Da ricordare che l’area canina (dove è accaduto “il misfatto”), così piacevolmente e comunemente conosciuta, è quella zona situata in un centro abitato dove i cani possono scorazzare liberamente e interagire tra loro ma, sebbene questo posto sia riservato ai quadrupedi, ci sono delle regole da rispettare per garantire tutti gli interessi e soprattutto la sicurezza.

Così anche l’area di sgambamento o area cani, come preferiamo, è soggetta a determinate regole tra cui principalmente quella di raccogliere le deiezioni del proprio animale o di tenerlo legato e allontanarsi in casi di potenziale pericolo. Cosa fare se il nostro comune o zona ne è priva? Invocare la costruzione o comunque la riserva di una parte del parco pubblico a un’area cani è un “interesse cittadino”. Molte ormai sono le persone che hanno uno o più cani in famiglia e l’animale ne diviene parte integrante.

Regolamenti comunali per gli animali

Visto che in base alla regolamentazione generale non è possibile fare scorrazzare il quadrupede libero per strada o in un parco, l’amministrazione comunale deve tenere in considerazione l’interesse dei cittadini che hanno la necessità di lasciare correre il proprio cane e, soprattutto, il benessere dell’animale stesso.

Consiglio pratico, in simili casi, è di presentare istanza scritta al sindaco del comune, firmata da più persone che condividono la stessa necessità. Se presente un ufficio diritti animali, inviare medesima richiesta al responsabile e svolgere eventuali sopralluoghi in aree ritenute idonee. 

Di Avv. Claudia Taccani

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